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La nuova Sardegna 30 luglio 2002

 

«Acque della Maddalena per tutti i sub»
Il Tar apre l'esplorazione dei fondali ai non residenti dopo un ricorso

di Gabriella Grimaldi

SASSARI. Subacquei liberi di esplorare i meravigliosi fondali del parco della Maddalena in piena autonomia, anche se non residenti nell'isola gallurese. Con questa decisione il Tar della Sardegna ha dato ragione a un'associazione sassarese.
«Acquamarina», questo il nome dell'associazione, in un ricorso al tribunale amministrativo contestava la parte del regolamento riguardante proprio la possibilità di immergersi nelle acque dell'arcipelago con gli autorespiratori. Una decisione che non mancherà di provocare polemiche, incastonata come è nella tormentata storia di una riserva naturale fra le più belle del mondo. Minacciate da una massa di turisti sempre crescente e da barche di dimensioni spropositate, splendide isole come Spargi, Santa Maria e Budelli, infatti, oggi fanno parte del parco nazionale marino della Maddalena, un ente che dovrebbe innanzitutto salvaguardare un patrimonio inestimabile di flora e fauna. Il regolamento, emanato nel 1999 - a un anno dalla istituzione - dal comitato di gestione presieduto allora da Ignazio Camarda, elenca una serie di norme relative all'accesso e alla visitabilità dell'oasi. Fra le quali appunto l'articolo 31, che consentiva immersioni senza la guida di diving center autorizzati dall'ente di gestione, soltanto ai subacquei residenti alla Maddalena. In sostanza le persone non residenti nell'isola, anche se esperte conoscitrici dei siti dell'arcipelago, dovevano necessariamente rivolgersi a centri di immersione per poter accedere agli anfratti più sorprendenti. I maddalenini invece avevano la possibilità di andare sott'acqua in tutti i punti dell'oasi, senza dover sottostare a limiti di alcun genere.
Il Tar ha in effetti considerato che «i sacrfici imposti ai residenti nell'area del parco a causa dei vincoli che conseguono alla sua istituzione giustificano l'adozione di misure di favore per questi ultimi, a riparazione delle limitazioni alla proprie attività economiche che gli stessi incontrano. Peraltro le misure di sostegno a favore dei residenti devono essere razionali e non discriminatorie. La clausola di cui si discute non risponde a tali caratteristiche». Con la sentenza emessa dal tribunale il 10 luglio, poi, è stato annullato l'articolo 31 del regolamento mentre l'Ente Parco è stato condannato al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti. La disposizione del Tar costituisce una piccola rivoluzione nella gestione del parco e anche un precedente per i regolamenti delle altre oasi nazionali. La storia infatti insegna che la nascita di un parco determina nuovi equilibri sociali ed economici nelle comunità interessate. Nel caso specifico della Maddalena però i giudici hanno ritenuto che il comitato di gestione «non si sia limitato a regolamentare l'attività d'immersione subacquea, indicando i luoghi e le modalità tecniche con le quali questa può essere svolta in maniera compatibile con la salvaguardia dell'ambiemte marino. Nemmeno può dirsi che con la disposizione sia stato impostato un sistema di incentivazioni per gli operatori del settore residenti nel territorio del parco». Secondo i giudici invece l'articolo 31 impone una prestazione patrimoniale a chiunque intenda svolgere per il proprio svago attività d'immersione, imponendogli di avvalersi dell'assistenza di un centro in ogni caso, addirittura anche quando le capacità personali del subacqueo o la semplicità dell'escursione la rendano palesemente superflua. Infine, il Tar ha anche affermato che non possono essere addotte motivazioni relative alla salvaguardia dell'ambiente sottomarino, in quando da un lato l'assistenza è affidata a soggetti privati privi di qualsiasi potere repressivo, dall'altra non è prevista nei confronti dei residenti». Disposizioni che saranno valide per tutti gli escursionisti non appena la sentenza diverrà esecutiva.

 

 

 

 

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