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QUANDO ARRIVARONO GLI AMERICANI

 

  La Base militare di La Maddalena e il diritto internazionale

Di Paolo Fois

 1. L'accordo Italia-Usa per la base di La Maddalena, visto alla luce del periodo prescelto per la sua conclusione.

2) L'evoluzione di rapporti internazionali, su scala mondiale e nella regione del Mediterraneo, nel ventennio 1972-1992.

Il periodo 1972-1988

Gli anni 1989-1992

3) Determinazione delle norme internazionali applicabili alle basi militari straniere, con particolare riferimento a quelle esistenti in Italia

4) Quadro d'insieme delle questioni di natura giuridica originate dall'esistenza della base di La Maddalena

5) Considerazioni conclusive

 

  1. L'accordo Italia-Usa per la base di La Maddalena, visto alla luce del periodo prescelto per la sua conclusione.

  Benché non sia mai stata ufficialmente resa nota la data esatta della conclusione dell'accordo segreto tra il governo italiano e quello statunitense per la concessione alla Marina Usa di una base militare nell'arcipelago di La Maddalena, viene da tempo generalmente ammesso che la firma di tale accordo da parte dei due governi abbia avuto luogo a Washington nel luglio del 1972. Una data, quest'ultima,  che la stampa americana aveva resa nota nel settembre di quell'anno, riprendendo quanto dichiarato in proposito da fonti del Pentagono il 16 dicembre di quello stesso mese. Il periodo prescelto per la conclusione dell'accordo suggerisce una considerazione preliminare riguardo alla decisione concordata, nel massimo riserbo, tra i due governi. Sul piano, il 1972 non poteva certo dirsi contrassegnato dall'esistenza di una particolare tensione tra il blocco occidentale e quello sovietico. Basti osservare che proprio nel maggio di quell'anno erano stati firmati a Mosca da Nixon e Breznev i primi accordi (i c.d. Salt 1) sulla limitazione degli armamenti strategici, valutati dalle due Pari un importante contributo "all'allentamento delle tensioni internazionali ed al rafforzamento della fiducia degli Stati.

  D'altra parte a seguito di lunghi e complessi contatti sul piano diplomatico, nel novembre erano iniziati ad Helsinki i lavori preliminari della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), che avrebbero fatto registrare, ai fini del consolidamento del piano di pace e di cooperazione, significativi progressi nel corso dei mesi successivi.

  Anche nell'area del Mediterraneo, malgrado l'assenza di risultati concreti, la situazione sembrava volgere verso un graduale allentamento della tensione. Emblematico appare il fatto che nello stesso periodo in cui venivano firmati gli accordi sulla limitazione degli armamenti strategici, il ministro degli Esteri italiano, Aldo Moro, prendeva ufficialmente posizione a favore di una "Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nell'area mediterranea", sottolineando la stessa avrebbe dovuto contribuire a "garantire la pace anche in questa zona", creandovi le condizioni per un ordinato ed equilibrato sviluppo economico-sociale. Obbiettivi, questi, che dovevano risultare alla base della riunione svoltasi il 3 e 4 novembre a La Valletta con la partecipazione del ministro degli Esteri italiano, maltese, libico e tunisino.

  Orbene, nelle dichiarazioni rese dal nostro ministro degli Esteri (dal luglio 1972, il Sen. Giuseppe Medici) in occasione del dibattito svoltosi al Senato il 6 ottobre, proprio in relazione all'installazione della base statunitense di La Maddalena, non è contenuto nessun riferimento alla particolarità della situazione internazionale della seconda metà del 1972. Nel sostenere la tesi che oggetto dell'accordo era unicamente "lo stanziamento nel porto di La Maddalena, nel quadro dei rapporti fra l'Italia, gli Stati Uniti e gli altri paesi dell'alleanza atlantica, di una nave appoggio-sommergibili (anche a propulsione nucleare) della marina Americana", il ministro si preoccupava di ricordare "come, nel Mediterraneo, incrocino da tempo numerosi sommergibili nucleari e convenzionali del patto di Varsavia". Lo stazionamento della nave-appoggio (qualificata" una specie di nave-officina") rispondeva quindi, in ultima analisi, "alla necessità di assicurare nel Mediterraneo un valido e stabile equilibrio di forze: il compito dei sommergibili statunitensi per il cui appoggio la base era stata costituita - risultava infatti unicamente quello di "sorvegliare i sommergibili del patto di Varsavia"

  La presenza di armi strategiche su unità della Marina USA, aventi unicamente compiti di "sorveglianza" era quindi, per il ministro, "da escludere".

  Affermazioni consimili, su punti di così grande importanza, avrebbero richiesto di essere documentate in modo convincente. Tanto più che, se ben si osserva, , la concessione della base militare (o, per usare un'espressione più sfumata, lo stazionamento della nave-appoggio) era stata concordata in un periodo in cui, come si è visto, non era davvero il caso di parlare né di un peggioramento della situazione internazionale né, in particolare, di un rafforzamento della presenza militare sovietica nel Mediterraneo. Di un tale rafforzamento si doveva iniziare a parlare verso la fine degli anni '70, con la ripresa della corsa agli armamenti, contrassegnata, per quanto riguarda Mosca, dall'installazione in Europa dei missili SS.20 e di un sensibile aumento della potenza navale sovietica.

  Scarsamente comprensibili restano quindi, in definitiva, le ragioni che hanno condotto a concludere, proprio nel luglio del 1972, l'accordo per una concessione di una base militare nell'Arcipelago di La Maddalena, trattandosi di un accordo segreto,  la circostanza può anche non destare particolare sorpresa: la reticenza del governo italiano non avrebbe invero rischiato di trovarsi in difficoltà nell'intera vicenda senza quella fuga di notizie sulla stampa americana che a finito per costringerlo a trovare giustificazioni, più o meno  plausibili, per una politica che il mantenimento del segreto avrebbe reso del tutto superflua.

 

2) L'evoluzione di rapporti internazionali, su scala mondiale e nella regione del Mediterraneo, nel ventennio 1972-1992.

  Così sommariamente inquadrato il periodo che ha visto la conclusione dell'accordo per la concessione della base alla marina degli Stati Uniti, si tratta ora di seguire, sempre per grandi linee, l'evoluzione dei rapporti internazionali registratisi nel Mediterraneo nell'arco degli anni 1972-1992, avendo cura di stabilire opportuni raffronti con l'andamento della situazione internazionale a livello mondiale, nello stesso periodo.

  Converrà, a questo fine, operare una chiara distinzione tra due diversi periodi: a) una prima prolungata fase caratterizzata dal persistere, sia pure con intensità decrescente, di una contrapposizione tra la NATO e il Patto di Varsavia; b) gli ultimi anni, all'incirca il periodo intercorrente tra il 1989 e il 1992, contrassegnato dalla dissoluzione del blocco sovietico e della conseguente fine della guerra fredda. 

 

Il periodo 1972-1988

  Nel complesso, questa fase fa registrare, in un primo momento, per un progressivo irrigidimento delle posizioni delle due parti, anche per l'accendersi di una serie di conflitti (guerra del Kippur, Afghanistan, Somalia, Libano) che vedono le super potenze schierate, sia pure non direttamente, a favore dell'uno o dell'altro fronte. Dopo la firma dell'Atto finale di Helsinki (1975) il dialogo tra Est e Ovest continua nell'ambito della CSCE, con le riunioni di Belgrado (1978) e Madrid (1983): sotto il profilo del disarmo e del controllo degli armamenti, peraltro, i risultati ottenuti con tali riunioni appaiono, nel complesso, piuttosto deludenti. La fine degli anni '70 e l'inizio del decennio successivo è infatti semmai caratterizzato da un rafforzamento del potenziale militare dei due blocchi (installazione degli SS-20 all'Est e dei Pershing-2 e dei Cruise all'Ovest), con la conseguente interruzione, di fatto, dei negoziati sul disarmo (su scala multilaterale o a livello delle due superpotenze).

  A partire dal 1985 i quadro che si delinea è di segno diametralmente opposto, In materia di disarmo vengono raggiunte intese prima di allora del tutto impensabili, mentre con l'ascesa al potere di Mikhail Gorbacov (1985) la fiducia reciproca risulta notevolmente rafforzata. Gli anni dell'"impero del male" non sono ormai che un lontano ricordo.

  L'area del Mediterraneo, per contro non risente affatto dei positivi risultati conseguiti, sul fronte del disarmo e della distensione, durante il periodo 1972-1989. Pur costituendo un segmento dell'intero fronte Est-Ovest, tale area ha seguito l'evoluzione dei rapporti  tra i due blocchi soltanto negli anni 1973-1985, quando come si è ricordato, la tendenza verso l'intensificarsi della tensione e del processo di riarmo ha subito un'ultima, allarmante impennata. Viceversa, nessun negoziato globale volto a favorire la cooperazione e ad accrescerne la sicurezza è stato avviato dalle due parti relativamente al Mediterraneo: né durante i primi dieci anni del periodo ora considerato, né - circostanza quest'ultima, da valutare con grande attenzione - nel periodo 1985-1989, in coincidenza con il già evidenziato intensificarsi del dialogo e dei negoziati sul disarmo. In particolare, nessun progresso è stato realizzato per quel che riguarda la su ricordata convocazione della CSCM. A meno che non si voglia qualificare come progresso l'inserimento, nel comunicato finale della riunione do Madrid della CSCE (1983), di un passaggio nel quale si constata la volontà degli Stati partecipanti di "studiare ulteriormente la possibilità di riunioni ad hoc degli Stati mediterranei intese a rafforzare la possibilità di sicurezza e ad intensificare la cooperazione nel Mediterraneo".

 

Gli anni 1989-1992

  Il triennio che si è appena concluso, contrassegnato dalla fine della guerra fredda e dello spirito di Yalta, presenta di tutta evidenza ben pochi elementi di continuità rispetto ai quarant'anni precedenti, che avevano visto l'elevarsi la cortina di ferro ed il formarsi, ad Est come ad Ovest, di due blocchi contrapposti. I risultati recentemente conseguiti in tema di disarmo, anche se di enorme rilievo (si pesi all'accordo raggiunto tra URSS e Stati Uniti nel luglio del 1991 sulla riduzione  delle armi nucleari strategiche), non danno che in minima parte la misura delle trasformazioni che i rapporti internazionali hanno subito dalla seconda metà del 1989. Lo scioglimento del Patto di Varsavia e l'affannosa ricerca di un nuovo ruolo da assegnare alla NATO sono i definitiva fatti che, assai più dei missili distrutti o delle basi militari smantellate, permettono di valutare quanto radicale sia stato il cambiamento prodottosi nel corso di questi ultimi anni. Le forze militari dell'ormai estinta Unione Sovietica non costituiscono più per l'occidente una minaccia di natura tale da porre problemi di riequilibrio e di contenimento. Semmai, è proprio la dissoluzione dell'"Armata Rossa", per l'incertezza della situazione venutasi a creare in alcune repubbliche della Comunità degli Stati indipendenti, a spingere verso l'elaborazione di piani diretti a una completa distruzione del materiale bellico residuo, giudicato pericoloso in quanto controllato da governi deboli e di scarsa affidabilità. Configurare negoziati sul disarmo in un contesto anche  parzialmente simile a quello che ha tradizionalmente caratterizzato le relazioni Est-Ovest non avrebbe pertanto, così stando le cose, il benché minimo senso.

  Mentre quindi, sul "fronte orientale", anche il dispositivo militare dell'occidente registra un lento ma inarrestabile ridimensionamento, nell'area del Mediterraneo non è dato cogliere il benché minimo indizio del formarsi di una tendenza analoga. I quadro generale è addirittura di segno opposto, una volta collocate nel sud (l'Iraq di Saddam Hussein, la Libia di Gheddafi, i fondamentalisti islamici) quelle "forze del male" che verso gli inizi degli anni '80 Ronald Reagan localizzava nel regime sovietico, mirando a mobilitare la pubblica opinione americana ed internazionale a favore di una politica di rigida contrapposizione allo stesso (siamo negli anni del progetto di "scudo stellare").

  Quelle forze armate, quelle basi militari che durante i lunghi anni della guerra fredda erano state progressivamente dispiegate ne Mediterraneo con lo specifico obbiettivo di fronteggiare le unità del Patto di Varsavia dovrebbero quindi, secondo una tesi largamente diffusa,, restare inalterate (se non rafforzate) in quest'area, anche una volta venuta meno la loro originaria ragion d'essere. L'emergere di nuovi antagonisti nella riva Sud del Mediterraneo giustificherebbe ampliamente il fondamento di una linea strategica imperniata non soltanto nell'esclusione di una qualsiasi misura di disarmo, ma altresì nel rinvio "sine die" di negoziati volti a instaurare, anche nell'area mediterranea, un clima di dialogo e di cooperazione tra i paesi della regione.

  Emblematico, sotto questo profilo, appare il caso della CSCM che, dopo aver riscosso per molti anni niente di più che consensi di massima parte di un certo numero di  paesi (fra i quali l'Italia), sembrava finalmente entrata nella fase preparatoria vera e propria, alla luce dei risultati della riunione di Palma di Maiorca (settembre 1990) degli Stati partecipanti alla CSCE. La decisa opposizione degli Stati Uniti alla realizzazione del progetto è stata, a quanto è dato sapere, all'origine di un repentino accantonamento dello stesso. Né, d'altra parte, la crisi acuitasi in questi ultimi mesi tra la Libia da un lato e gli USA,la Francia, il Regno Unito dall'altro, permette di fare ottimistiche previsioni circa un miglioramento della situazione nell'area mediterranea, quanto meno per quel che attiene all'avvio di iniziative ufficiali da parte dei governi interessati.

3) Determinazione delle norme internazionali applicabili alle basi militari straniere, con particolare riferimento a quelle esistenti in Italia

  E' stato autorevolmente rilevato che "dal punto di vista quantitativo l'Italia è il paese mediterraneo  con il maggior numero di basi e forze militari straniere sul territorio". Alla luce di quanto constatato nel corso dell'indagine sviluppata nel paragrafo che precede, tale affermazione acquista un particolare significato: per effetto del previsto smantellamento delle basi militari straniere installate nell'Europa occidentale globalmente considerata, dell'Alleanza Atlantica sul cui territorio sarà concentrato il maggior numero assoluto di tali basi.

  E' sulla scorta di questi fatto che conviene ora passare ad esaminare rapidamente le posizioni dottrinali finora espresse con riferimento ai problemi di diritto internazionale posti dall'esistenza delle basi militari. Per quanto riguarda il nostro paese si tratta, infatti, a ben vedere di questioni destinate a conservare, chissà per quanto tempo ancora, tutta la loro attualità.

  Nel suo volume su Le basi militari nel diritto internazionale, Sergio Marchisio correttamente tiene distinti i problemi che si pongono secondo il diritto internazionale generale da quelli che vengono in rilievo in base al diritto internazionale particolare (e, più specificatamente, al diritto internazionale pattizio).

  L'indagine del Marchisio conduce ad una conclusione che può essere, nel complesso, condivisa: quella secondo cui l'ordinamento internazionale generale non contiene "autonome valutazioni giuridiche in ordine alle basi militari". L'unica norma di tale natura da considerarsi esistente riguarda la più ampia ipotesi della presenza militare straniera sul territorio dello Stato. Si tratta, più esattamente, della regola che, da un lato, pone a carico di tutti i soggetti internazionali il divieto di interferire con la sovranità internazionale altrui e con il suo esercizio, subordinando, d'altro lato, la presenza militare straniera su un territorio altrui al consenso dello Stato territoriale.

    Alla luce di quanto precede, appare evidente come, in definitiva, il complesso di problemi di diritto internazionale originati dall'esistenza di basi militari straniere vada risolto sulla scorta del diritto internazionale particolare. Dagli accordi internazionali in vigore, nonché dalle decisioni adottate al riguardo dagli organismi internazionali possono indubbiamente essere tratti alcuni principi applicabili alla generalità delle basi.

  Alla definizione di tali principi occorre, peraltro, procedere avendo ben presente la difficoltà di reperire la documentazione a questi fini necessaria, considerando soprattutto il fatto che, notoriamente, buona parte degli atti che in questa materia dovrebbero essere consultati restano segreti, o sono comunque di arduo reperimento. Senza d'altra parte perdere di vista  il fatto che, in ogni caso, una ricostruzione dei principi comuni alla varie basi non può condurre a trascurare le questioni specifiche che si pongono in relazione ad ogni singola base.

4) Quadro d'insieme delle questioni di natura giuridica originate dall'esistenza della base di La Maddalena

  In linea generale, le questioni che è dato individuare facendo specifico riferimento alla base di La Maddalena si pongono al centro per, così dire, della problematica giuridica sollevata dall'esistenza delle basi militari straniere.

  Si consideri, in primo luogo, il tema relativo al fondamento giuridico di dette basi, lungamente discusso specie nelle ipotesi di quelle installate nell'Alleanza atlantica. A partire dal 1972 - dall'avvio, cioè di un ventennale dibattito relativo al caso di La Maddalena -, vari i punti di vista che in proposito sono stati espressi. Secondo una prima tesi, , la base in questione sarebbe stata costituita in virtù di un accordo bilaterale tra il governo italiano e quello degli Stati Uniti, ma se si sarebbe trattato di un mero "accordo di esecuzione" del trattato dell'Atlantico del Nord del 4 aprile 49 e delle decisioni adottate dal consiglio atlantico previsto dall'art. 89 dello stesso Trattato.

  Altri autori, per contro, pongono l'accento sulla natura pattizia dell'atto posto al fondamento della base, evidenziando la sua natura di accordo segreto e contestandone le implicazioni che secondo le tesi precedenti dovrebbero essere tratte, sul piano giuridico, da una qualificazione dello stesso come "accordo di esecuzione" di precedenti atti e decisioni.

  Sottolineando, nel caso di La Maddalena, il suo carattere di base militare americana, non si vuole evidentemente negare come la costituzione di detta base rientrasse e continui a rientrare nel contesto della strategia perseguita dall'Alleanza atlantica, con particolare riferimento alla regione mediterranea. I legami che si intendono contestare rispetto al quadro della NATO sono infatti eminentemente di tipo giuridico: il fatto che essi stessi sussistano o meno, e la loro natura, hanno infatti importanti conseguenze riguardo alla conformità o meno dell'accordo del 1972 con la nostra Costituzione, e segnatamente con il suo art. 80, riguardante le condizioni da osservare, nel nostro ordinamento, per la conclusione dei trattati internazionali.

  Di questo secondo ordine di problemi, che è comune alla generalità delle basi militari, va subito detto che, nel caso di La Maddalena, gli stessi hanno profondamente permeato il dibattito politico dottrinale finora sviluppatosi. Ci sia consentito fare riferimento, a questo riguardo, agli Atti del già citato Convegno su Il trattato segreto e il suo regime giuridico, a suo tempo organizzato in Sardegna proprio in considerazione dell'esistenza della base militare nell'arcipelago maddalenino. In quella sede numerosi studiosi hanno preso posizione riguardo alla legittimità costituzionale dell'accordo segreto di cui sopra. Ed in più hanno concluso per la non conformità dello stesso con la nostra carta Costituzionale, affiancandosi così a quegli autori che già in precedenza avevano assunto un analogo orientamento.

  Considerati i caratteri del presente scritto, non riesce possibile illustrare compiutamente le diverse argomentazioni sviluppate con riferimento al punto qui in esame. Se un aspetto va qui evidenziato, questo attiene alla natura "politica" dell'accordo in questione vista in relazione alla circostanza che, a differenza di altre basi, quella di La Maddalena è una base per armi nucleari, sia pure installata a bordo di sommergibili, e non già sulla terraferma. Difficile contestare infatti la "politicità" della decisione, da parte di un paese, di ospitare sul proprio territorio armi di questo tipo. Basti considerare la diversità delle posizioni che si manifestano. Sul piano internazionale, riguardo a tale delicata questione: alla scelta operata dal governo italiano con la conclusione dell'accordo di La Maddalena può contrapporsi, ad esempio, la decisione spagnola di rifiutare l'ulteriore approdo dei sommergibili a propulsione nucleare nella base di Rota, o addirittura quella d altri paesi di proclamare la denuclearizzazione di determinate ragioni, come l'Oceano Indiano o l'America Latina.

  D'altra parte, una volta adottata una decisione di principio favorevole all'installazione di armi nucleari sul proprio territorio, politica è altresì la scelta di fondare i conseguenti accordi sul principio della "doppia chiave". Un principio quest'ultimo ispirato al criterio dell'"espresso e preventivo assenso delle autorità italiane" all'"uso di armi atomiche dal proprio territorio": su tale principio il parlamento, a norma dell'Art. 80 della Costituzione, dovrebbe poter esprimere la propria valutazione, quanto meno per accertare se, nel caso di specie, il principio medesimo possa dirsi correttamente ed effettivamente applicato.

  Anche dei problemi sollevati dal carattere nucleare della base di La Maddalena si è lungamente discusso, in Sardegna e nel Continente, nel corso dei dibattiti svoltisi nel corso degli ultimi vent'anni. Per quanto riguarda in special modo l'aspetto della sicurezza degli impianti nucleari, e dell'inquinamento radioattivo, nel caso di La Maddalena questo è stato discusso, con una frequenza e una vivacità forse maggiori di quanto si verifichi per la generalità delle basi militari. Sin dal primo momento, l'allarme suscitato tra le popolazioni del Nord Sardegna e della Corsica per la presenza di sommergibili a propulsione nucleare o dotati di missili nucleari è stato vivissimo. E', in linea generale, scarsa credibilità è stata mostrata nei confronti di un sistema di controllo affidato in larga misura agli Stati Uniti, alla parte, cioè, che dell'inquinamento radioattivo risulterebbe, in definitiva, la possibile fonte.

  L'ultimo problema connesso con l'esistenza di basi militari che conviene considerare in uno scritto specificatamente legato al caso di La Maddalena e quello delle servitù militari che la concessione di una base ad uno Stato straniero comporta.

  Premesso che le servitù in parola non sono quelle regolate dal diritto internazionale, bensì le servitù concretatisi il limiti di diritto intorno al godimento di beni di proprietà di privati o di enti pubblici giova subito segnalare che il dibatto sviluppatosi intorno alla base dell'arcipelago maddalenino particolarmente ampio ed acceso su questo punto, non si è limitato a toccare lo specifico tema delle servitù militari. Da questo tema ci si è invero spinti a considerare la più generale questione dei limiti che dall'esistenza di atti internazionali sulle basi militari - ed in particolare dalla conclusione dell'accordo segreto del 1972 - sarebbero suscettibili di derivare riguardo ai poteri della Regione Sardegna e più in generale degli enti locali.

  E' questo un punto su cui si insiste fin dalle prime battute del dibattito sviluppatosi intorno alla concessione della base: all'iniziale interrogazione (Cardia e altri rivolta al Presidente del Consiglio in data 2 ottobre 1972 fanno seguito una lunga serie di scritti e di interventi, anche in occasione di vari  Convegni di studio. Sul piano internazionalistico, l'aspetto che conviene qui evidenziare e quello del rapporto intercorrente tra l'accordo Roma-Waschington del 1972 2 ed il sorgere di servitù militari e più in generale, di limiti ai poteri delle autonomie regionali e locali nell'area rientrante nel campo di applicazione dell'accordo. L'esistenza di un siffatto rapporto è riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale: nella sentenza n. 256 del 16 maggio 1989 (relativa al conflitto di attribuzione sorto tra lo Stato e la Regione Sardegna a seguito dei tre referendum consultivi indetti nell'isola con decreto 189 ottobre 1988 dal Presidente della Giunta Regionale), i giudici della Consulta, dopo aver permesso che "la 'installazione di opere difensive, di basi militari terrestri, marittime e aeronautiche" e oggetto di "accordi internazionali di Stati" ammettevano che quanto convenuto in siffatti accordi internazionali poteva comportare un "sacrificio" per una determinata Regione. Sacrificio che, peraltro, avrebbe trovato "un'adeguata giustificazione nei preminenti fini da realizzare.

5) Considerazioni conclusive

  Il quadro d'insieme della problematica giuridica connessa all'istituzione, nel 1972, della base militare statunitense dell'arcipelago di La Maddalena spinge alla formulazione di alcune riflessioni conclusive al termine della presente indagine.

  La prima riflessione attiene alla rilevanza, anche su un piano generale, delle questioni sollevate, o comunque alimentate, dall'esistenza della base. Temi vasti e importanti - quali quelli della natura degli accordi di esecuzione e degli accordi segreti, del rapporto tra Governo e Parlamento ai fini della conclusione degli accordi internazionali, dell'incidenza degli impegni internazionali sulle competenze spettanti alle Regioni e alle autonomie locali - non sarebbero forse stati adeguatamente approfonditi se l'esistenza della base militare di La Maddalena non avesse indotto un gran numero di studiosi e di politici ad affrontarli nel corso di tanti scritti, dibattiti, convegni di studio. Le idee emerse, le argomentazioni sviluppate in quelle sedi costituiscono, come il presente studio ha posto in luce, un punto di riferimento obbligato ove si intenda delineare un bilancio dei risultati raggiunti riguardo ai temi suindicati.

  La seconda riflessione verte intorno alla netta prevalenza che, nel contesto delle formazioni aventi ad oggetto la base dell'isola di S. Stefano, va riconosciuta agli argomenti critici nei confronti della base stessa, specie per il modo in cui questa è stata istituita, e per i problemi che la sua creazione e il suo funzionamento sollevano circa il rispetto delle norme costituzionali sulla conclusione dei trattati internazionali e sulle attribuzioni delle autonomie regionali. Senza voler qui prendere posizione riguardo all'effettiva consistenza delle tesi sostenute da coloro a giudizio dei quali siffatte critiche dovrebbero essere respinte, ci sembra che obbiettivamente, alla corrente di pensiero che evidenzia, nei riguardi della base, più o meno radicali motivi di perplessità, debba essere riconosciuto un ruolo di particolare rilievo, anche per la frequenza con cui, su iniziativa della stessa, dibattiti e convegni di studio sono stati organizzati nell'arco di tutti i vent'anni.

  Per finire, una considerazione s'impone per quel che riguarda i riflessi che i cambiamenti intervenuti nel quadro internazionale dopo il 1989 sono suscettibili di avere sulla problematica giuridica in materia di basi militari alla quale è stata dedicata la nostra attenzione. Si tratta, in particolare di verificare se i più volte annunciati mutamenti che la nuova situazione internazionale rende necessari circa la funzione dell'Alleanza Atlantica e la strategia che la stessa intende seguire nel Mediterraneo non siano tali da imporre una attenta riflessione sui motivi che oggi continuino realmente a giustificare una base inizialmente concepita, come si è posto in luce, per "assicurare nel Mediterraneo un valido e stabile equilibrio di forze" tra il blocco occidentale e quello sovietico. Né è possibile escludere, allo stato, che altri accordi - segreti - siano già intervenuti di recente tra Roma e Washington per concordare, riguardo alla funzione e al regime della base, principi più attuali e più aggiornati. In ogni caso sarebbe auspicabile che il nostro governo definisca, rispetto a La Maddalena una posizione ufficiale che non potrebbe più ricalcare, puramente e semplicemente, quella elaborata vent'anni fa e a difesa del Ministro Medici nel corso del dibattito parlamentare cui si è in precedenza fatto riferimento. Che non possa trattarsi di una mera riproduzione delle tesi sostenute nel 1972 è ragionevole attenderselo, tenuto conto sia - come si è accennato - della matura situazione internazionale, sia dei punti fermi acquisiti attraverso gli scritti e i convegni di studio di tutti questi anni. Pur fra le tante critiche e riserve cui l'istituzione della base di La Maddalena ha fin dall'inizio dato vita, si potrà allora riconoscere alla base stessa, oggi come ieri, almeno una positiva funzione: quello di aver stimolato un continuo chiarimento, sul piano teorico, di tante delicate e complesse questioni che forse, se la base on fosse esistita, non sarebbero state mai approfondite in modo adeguato.

Tratto dal libro "Storia e cronaca della base nucleare di S. Stefano di Salvatore Sanna

 

 

 

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