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Disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle sale giochi e delle attività di intrattenimento e svago

 

IL SINDACO

 

   RICHIAMATA l'ordinanza n° 12 del 13. 06. 2003 e n° 22/03 del 04. 08. 2003, con le quali venivano disciplinati gli orari di apertura e di chiusura dei Pubblici esercizi;

   PRESO ATTO della vocazione turistica del territorio, l'esigenza di porre gli operatori del settore nelle condizioni di fornire i loro servizi nella maniera più adeguata, in particolare nel periodo estivo, in quello delle festività natalizie e pasquali ed in quello di Carnevale;

   TENUTO CONTO, altresì, l'esigenza di tutelare il riposo delle persone, e nel periodo invernale ma soprattutto in quello estivo, laddove gli esercizi pubblici siano nelle immediate vicinanze di abitazioni private;

   ESAMINATO il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 13.11. 1986 n° 173 con il quale si indicano i criteri generali da adottare nella determinazione degli orari succitati;

   VISTO l'art. 8 della legge 287/ 1991 in base alla quale <<il Sindaco ,..... determina l'orario minimo e massimo di attività,....>>;

   CONSIDERATO che il principio di obbligatorietà del turno di chiusura settimanale dei Pubblici Esercizi contenuto nell'art. 1 della legge 425/ 1971 è da ritenersi abrogato con l'entrata in vigore della legge n° 287/1991 cosi come è evidenziato dal Ministero delle attività produttive con la risoluzione n° 513958 del 30 ottobre 2001;

   RITENUTO NECESSARIO procedere all'abrogazione delle precedenti ordinanze in materia di "orari di apertura  chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle sale giochi e delle attività di intrattenimento e svago", prevedendo, altresì, le sanzioni da applicarsi nei casi di violazione della presente ordinanza;

   SENTITO il parere del responsabile del nucleo di Polizia commerciale;

VISTI il D. Lgs. 267/2000, la legge 287/1991, la legge regionale 35/ 1991, il T.U.L.P.S. approvato con RD. n° 773/ 1931, e l'art.8 della legge n° 287/ 1991 e l'articolo 50 del D.lgs n° 267/ 2000;

 

ORDINA

 

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, la materia degli orari di apertura e di chiusura dei Pubblici esercizi è regolata dalla presente ordinanza e, pertanto, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili previste in altre precedenti ordinanze.

I Pubblici Esercizi, provvisti di autorizzazione di cui all'Art.5, comma 1, lettere a), b), c), e d), della legge 287/ 1991, osservano le seguenti disposizioni:

Art.1

(Definizioni)

Per periodo invernale si intende quello compreso tra il 16 ottobre ed il 15 aprile di ogni anno.

Per periodo estivo si intende quello compreso tra il 16 aprile e il 15 ottobre di ogni anno.

Per periodo carnevalizio i intende quello compreso tra il cd. "Giovedì grasso" e la domenica successiva al cd. "Martedì grasso".

Per periodo natalizio si intende quello compreso tra il 20 dicembre e il 7 gennaio.

Per periodo pasquale si intende quello compreso trà il giovedì precedente la Pasqua e il martedì successivo.

Per prefestivo si intende il periodo intercorrente tra il venerdì ed il sabato ed il sabato e la domenica. Si intende alteresì , il periodo intercorrente tra il giorno antecedente il festivo ed il giorno successivo.

 

ART.2

(PERIODO INVERNALE)

1) ESERCIZI di cui all'art.5, comma 1, lett.a) L. 287/ 1991 (Ristoranti, trattorie, tavole calde pizzerie ed esercizi similari ecc.)

Apertura ore 10.00

Chiusura ore 23.00

All'esercente la facoltà di anticipare o posticipare l'apertura di un'ora.

2) ESERCIZI di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), C9, e d) L. 287/ 1991 (bar caffetterie, gelaterie ed esercizi similari nonché attività di somministrazione alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da giuoco, locali notturni, stabilimenti balneari e simili).

Apertura ore 06.00

Chiusura ore 23.00

All'esercente è data facoltà di anticipare o posticipare l'apertura di un'ora. Su richiesta motivata dell'interessato, e previo parere del Comando di Polizia Municipale di assicurazione del servizio da parte di altri esercenti, il Sindaco o l'Assessore delegato può rilasciare l'autorizzazione alla posticipazione dell'apertura non oltre le ore 09.30.

All'esercente e data facoltà do posticipare la chiusura fino alle ore 24.00 e, nei giorni festivi e prefestivi, fino alle ore 01.00. Qualora la distanza tra il Pubblico Esercizio e la più vicina abitazione privata sia superiore a mt. 1.500, il Sindaco o l'Assessore delegato - previa attestazione della distanza da parte del Responsabile del Nucleo di Polizia Commerciale - può autorizzare che la chiusura avvenga non oltre le ore 02.00.

2) SALE GIOCHI

Apertura ore 10.00

Chiusura ore 24.00

 

3) CIRCOLI PRIVATI (limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande)

Apertura ore 09.00

Chiusura ore 24.00

 

ART.3

(PERIODO ESTIVO)

1) ESERCIZI di cui all'art. 5 , comma 1, lett. a) L. 287/1991 (Ristoranti, trattorie, tavole calde pizzerie ed esercizi similari ecc.)

Apertura ore 1.00

Chiusura ore 01.00

All'esercente è data facoltà di anticipare o posticipare l'apertura di un'ora e di anticipare di un'ora la chiusura.

2) ESERCIZI di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), c), e d) L. 287/ 1991 (Bar, caffetterie, gelaterie ed esercizi similari nonché attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da giuoco, locali notturni, stabilimenti balneari e simili).

Apertura ore 06.00

 Chiusura ore 01.00

All'esercente è data facoltà di anticipare o posticipare l'apertura di un'ora. Su richiesta motivata dell'interessato, e previo parere del Responsabile del Nucleo di Polizia Commerciale di assicurazione del servizio da parte di altri esercenti, Il Sindaco può rilasciare l'autorizzazione alla posticipazione dell'apertura non oltre le 09.30.

All'esercente è data facoltà di posticipare la chiusura nei giorni festivi e prefestivi, fino alle ore 02.0. Qualora la distanza tra il Pubblico Esercizio e la più vicina abitazione privata sia superiore a mt. 1.500, il Sindaco, o l'Assessore delegato - previa attestazione della distanza da parte del -responsabile del Nucleo di Polizia commerciale - può autorizzare può autorizzare che la chiusura avvenga non oltre le 03.00.

 

2) SALE GIOCHI

Apertura ore 10.00

Chiusura ore 01.00

 

4) CIRCOLI PRIVATI (limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande)

Apertura ore 09.00

chiusura ore 01.00

All'esercente è data facoltà di posticipare la chiusura,  nei giorni festivi e prefestivi, fino alle ore 02.00.

 

ART.4

(DISPOSIZIONI COMUNI)

Per orario di chiusura si intende l'orario entro il quale deve cessare ogni attività inerente all'esercizio, gli avventori dovranno abbandonare il locale e consentire la chiusura.

Gli orari determinati dagli artt. 2 e 3 possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi, per motivi di ordine pubblico, interesse collettivo o per motivi di disturbo alla quiete pubblica.

Negli alberghi, locande, pensioni, campeggi, residence, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata in deroga agli orari sopra stabiliti nei confronti delle sole persone alloggiate.

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti comunicare al Sindaco, entro 10 gg. dalla pubblicazione della seguente ordinanza, l'orario di apertura e chiusura prescelto e renderlo noto mediante esposizione di apposito cartello.

 

ART.5

(SANZIONI)

In caso di violazione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 2, della legge 287/ 1991, e successive modifiche ed integrazioni da € 155,00 a € 1.033,00.

In caso di recidiva all'interno dello stesso anno solare, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 69, comma 3, della L.R 27/ 1998 da € 516,45 a € 5.164,57.

L'insorgenza di qualunque problema di ordine pubblico in relazione all'attività di esercizio, documentato attraverso due rapporti da parte degli organi di vigilanza nel corso dell'anno solare, comporta, di diritto, la decadenza dell'eventuale autorizzazione di proroga sull'orario, che dovrà essere immediatamente ritirata dagli stessi organi di vigilanza e restituita al Comune, nonché la decadenza della facoltà di protrazione d'0rario prevista dai precedenti artt. 2 e 3.

La decadenza dell'autorizzazione alla proroga dell'orario comporta, altresì, per l'anno solare in cui si è verificata, la decadenza della facoltà di richiederla e di riottenerla.

Nei casi in cui per i fatti accertati, la legge preveda la sospensione dell'attività, l'autorizzazione all'esercizio è sospesa con provvedimento del Dirigente competente, entro 5 gg. dal ricevimento del rapporto:

a) per 24 ore, per violazione in materia di orari;

b) per giorni 3, per violazioni in materia di prescrizioni e/o autorizzazioni accessorie;

c) per giorni 3, per violazioni in materia di inquinamento acustico (superamento dei limiti, disturbo alla quiete pubblica ecc.);

d) in caso di recidiva all'interno di due anni solari, le sanzioni di cui ai precedenti punti sono quintuplicate;

 

Le violazioni di cui ai precedenti punti a), b), e c) contenuti in rapporti diversi ma contestuali o in un unico rapporto degli organi di vigilanza, si cumulano (potranno dare luogo, nel caso, ad una chiusura continuata di giorni sete) fino ad un massimo di 20 giorni.

 

E' data facoltà per tutti i Pubblici Esercizi di osservare una giornata di chiusura settimanale. L'esercizio di detta facoltà potrà avvenire esclusivamente nel giorno di chiusura già assegnato ai sensi della previgente normativa in materia e dovrà essere reso pubblico mediante esposizione di apposito cartello.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente ai sensi dell'art. 18 della legge 689/ 1981 é il Sindaco del Comune di La Maddalena: alla medesima autorità pervengono i proventi dai pagamenti previsto ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune, diffondendone altresì informazione mediante affissione nelle vetrine degli edifici pubblici.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

 

Il Sindaco Dott.ssa

Rosanna Giudice

 

 

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