![]() |
Città
di
La Maddalena |
| Torna a: Notizie e Comunicati |
|
09 dicembre 2003
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DI MUSICA NEI PUBBLICI ESERCIZI E RELATIVE SANZIONI
IL SINDACO VISTI gli articoli 5 e 15, comma 3 dell'Ordinanza n° 12/2003 del 13. 06. 2003 e gli articolo 5 e 15, comma 3 dell'Ordinanza n°22/2003 del 04. 08. 2003, con cui veniva disciplinata l'attività di diffusione di musica nei pubblici esercizi; RITENUTO OPPORTUNO, stante la necessità di salvaguardare il riposo delle persone residenti e di quelle villeggianti nelle ore notturne e pomeridiane, porre in essere una rivisitazione della vecchia normativa comunale riguardante la predetta attività procedendo a fissare nuovi orari entro i quali consentire l'esercizio dell'attività di diffusione di musica nei pubblici esercizi prevedendo altresì nuove e più severe sanzioni da applicarsi nei casi di violazione della presente ordinanza; RITENUTO NECESSARIO procedere alla abrogazione delle disposizioni di cui alle citate ordinanze sindacali in materia di "diffusione di musica nei pubblici esercizi" disciplinando ex novo la stessa materia tenendo particolarmente conto della salute pubblica, prevedendo, altresì le sanzioni da applicarsi nei casi di violazione della seguente ordinanza; SENTITO il parere del Responsabile del Nucleo di polizia commerciale; VISTO il D.lgs. 267/ 2ooo la legge 241/ 1990, la legge 287/ 1991 e le ordinanze n. N° 12/2003 del 23. 06. 2oo3 e n° 22/2003 del 04. 08. 2oo3;
ORDINA
8. In caso di ulteriore violazione (terza), sempre all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di € 516,46 il dirigente inoltre, dispone l'inibizione dell'attività di diffusione della musica per un anno. Il Dirigente, inoltre, dispone la chiusura del Pubblico Esercizio nella seguente misura:
9. Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente ai sensi dell'art. 18 della legge n° 689/ 1981 è il Sindaco del Comune di La Maddalena: alla medesima autorità pervengono i proventi dai pagamenti previsti nei punti 5, 6 e 7 ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento. 10. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune, diffondendone altresì informazione mediante affissione nelle vetrine degli esercizi pubblici 11. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune, è abrogato l'articolo 5 ed il comma 3 dell'articolo 15 dell'0rdinanza sindacale n° 12/ 2003 del 13. 06. 2003, e l'articolo 5 ed il comma 3 dell'articolo 15 dell'ordinanza sindacale n. 22/2003 del 04. 08. 2003, nonché ogni altra disposizione incompatibile previste in precedenti ordinanze. 12. Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
09 dicembre 2003 Il Sindaco Dott.ssa Rosanna Giudice
|
| Torna a: Notizie e Comunicati |