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09 dicembre 2003

 

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DI MUSICA NEI PUBBLICI ESERCIZI E RELATIVE SANZIONI

 

IL SINDACO

  VISTI gli articoli 5 e 15, comma 3 dell'Ordinanza n° 12/2003 del 13. 06. 2003 e gli articolo 5 e 15, comma 3 dell'Ordinanza n°22/2003 del 04. 08. 2003, con cui veniva disciplinata l'attività di diffusione di musica nei pubblici esercizi;

   RITENUTO OPPORTUNO, stante la necessità di salvaguardare il riposo delle persone residenti e di quelle villeggianti nelle ore notturne e pomeridiane, porre in essere una rivisitazione della vecchia normativa comunale riguardante la predetta attività procedendo a fissare nuovi orari entro i quali consentire l'esercizio dell'attività di diffusione di musica nei pubblici esercizi prevedendo altresì nuove e più severe sanzioni da applicarsi nei casi di violazione della presente ordinanza;

   RITENUTO NECESSARIO procedere alla abrogazione delle disposizioni di cui alle citate ordinanze sindacali in materia di "diffusione di musica nei pubblici esercizi" disciplinando ex novo la stessa materia tenendo particolarmente conto della salute pubblica, prevedendo, altresì le sanzioni da applicarsi nei casi di violazione della seguente ordinanza;

   SENTITO il parere del Responsabile del Nucleo di polizia commerciale;

   VISTO il D.lgs. 267/ 2ooo la legge 241/ 1990, la legge 287/ 1991 e le ordinanze n. N° 12/2003 del 23. 06. 2oo3 e n° 22/2003 del 04. 08. 2oo3;

 

ORDINA

  1. L'Attività di diffusione di musica sia dal vivo che riprodotta (con apparecchi meccanici ed elettronici anche mediante l'impiego di un Disck Jokey) nei pubblici esercizi di cui alla legge 287/ 1991 - escluse le discoteche -, nei circoli privati, nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ed in tutti gli esercizi pubblici in cui, come attività complementare, venga diffusa musica è soggetta a enuncia d'inizio attività ex art. 19 della legge n°241/ 1990.

  2. La diffusione della musica all'esterno del locale può avvenire, esclusivamente nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 15 ottobre, e solamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00 nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

  3. La diffusione della musica all'interno del locale è consentita tutto l'anno dall'apertura del locale fino alle ore 24.00 nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicate dalle norme vigenti in materia. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.

  4. L'attività deve essere esercitata senza che i locali vengano trasformati in locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., né dare luogo a ballo seppure occasionale, ma come semplice allietamento della clientela senza aumenti di prezzo né di biglietto di ingresso. Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedano la partecipazione di singoli esecutori o complessi musicali di fama ed ampliamente pubblicizzati: in tali casi sarà necessario richiedere la dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e la relativa autorizzazione ai sensi dell'art 68 del T.U.L.P.S..

  5. E' data facoltà al Sindaco o all'Assessore delegato di rilasciare autorizzazioni in deroga, a specifica istanza - e comunque fino alle ore 02.00, nei casi cui attraverso il Nucleo di Polizia commerciale venga accertato che la diffusione della musica non arreca disturbo alla quiete pubblica.

  6. Chiunque viola le disposizioni di cui ai punti precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € € 51,65 a € 516,46.

  7. In caso di particolare gravità o di seconda violazione all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è  punito con la sanzione amministrativa di € 258,23 il Dirigente, inoltre, dispone la sospensione dell'attività di diffusione della musica per un periodo di tre giorni.

  8.      In caso di ulteriore violazione (terza), sempre all'interno dello stesso anno solare, il contravventore è punito con la sanzione amministrativa di € 516,46 il dirigente inoltre, dispone l'inibizione dell'attività di diffusione della musica per un anno. Il Dirigente, inoltre, dispone la chiusura del Pubblico Esercizio nella seguente misura:

  1. un giorno di chiusura nel caso di terza violazione;

  2. cinque giorni di chiusura nel caso di quarta violazione;

  3. dieci giorni di chiusura nel caso di quinta violazione;

   9.    Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l'Autorità competente ai sensi dell'art. 18 della legge n° 689/ 1981 è il Sindaco del Comune di La Maddalena: alla medesima autorità pervengono i proventi dai pagamenti previsti nei punti 5, 6 e 7 ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

 10.   La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune, diffondendone altresì informazione mediante affissione nelle vetrine degli esercizi pubblici

 11.   Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune, è abrogato l'articolo 5  ed il comma 3 dell'articolo 15 dell'0rdinanza sindacale n° 12/ 2003 del 13. 06. 2003, e l'articolo 5 ed il comma 3 dell'articolo 15 dell'ordinanza sindacale n. 22/2003 del 04. 08. 2003, nonché ogni altra disposizione incompatibile previste in precedenti ordinanze.

 12.  Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

 

09 dicembre 2003

Il Sindaco

Dott.ssa Rosanna Giudice

 

 

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