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2 settembre 2008
“ Bonanno in gommone tra i bagnanti nella spiaggiaprotetta del cardellino ”(forse qualcuno lo avrebbe preferito tra i mufloni del Gennargentu…) Faccio riferimento all’articolo stampa intitolato “Bonanno in gommone tra i bagnanti nella spiaggia protetta del cardellino”, apparso sul quotidiano La Nuova Sardegna di oggi martedì 2 Settembre a firma del giornalista Andrea Nieddu nel quale, peraltro, viene indicata una segnalazione scritta a firma del Sig. Marino Loverci, comandante di una imbarcazione da traffico locale, il quale, attraverso detto organo di stampa, denuncia pubblicamente un preciso mal comportamento adottato dal comandante/conduttore di un mezzo navale dell’Ente Parco Nazionale di La Maddalena circa la condotta della propria navigazione. Il Sig. Loverci, infatti, scrive nella sua lettera che il 31 agosto u.s. in località Spiaggia del Cardellino a Nord di La Maddalena, notava che un natante tipo gommone si avvicinava alla spiaggia con motore in moto. Immediatamente, preoccupato per la sicurezza dei bagnanti presenti, si convinceva che detta imbarcazione fosse condotta da turisti ignari della normativa prevista per l’atterraggio dei natanti. Immediatamente dopo si accorgeva, però, che il gommone in questione era dotato di scritte laterale che indicavano il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena (cioè un Ente dello Stato) ed inoltre, riconosceva a bordo di detto natante la persona del Dr. Giuseppe Bonanno – Presidente dello stesso Ente. Continuando, il Sig. Loverci, si sent iva in dovere di redarguire detto personale della vigilanza Costiera del Parco, rappresentando agli stessi che non era corretto e che non potevano giungere a riva con il natante con motore in moto. Di tutta risposta, dice sempre il Sig. Loverci nella sua lettera, un membro dell’equipaggio “si giustificava dicendo che la loro presenza era dovuta al fatto che stavano monitorando la zona a causa di un inquinamento dovuto allo scarico in mare di sostanze oleose da parte di una petroliera”. “Giustificazione poco soddisfacente”, contesta il Sig. Loverci, in quanto la spiaggia del Cardellino è accessibile anche via terrà. Pertanto, continua lo stesso, “I Signori del Parco la smettano di credersi padroni di quello che non è loro!” – (Firmato Marino Doverci – uno di quelli che non ha mai creduto all’istituzione di un Parco senza il consenso della popolazione locale, come la legge 394 prevede.)”. (Vds. Allegata copia della lettera firmata) Una altra lettera non pubblicata, invece, a firma di un turista – Sig. Pietro Villaverde – che si trovava presente nella medesima circostanza, afferma quanto segue: “… mi meraviglio delle falsità riportate sulla Nuova Sardegna del 02.09.2008. Mi trovavo anche io alla spiaggia del Cardellino durante l’intervento del Parco e posso testimoniare di aver assistito ad un episodio evidentemente provocatorio nei confronti di coloro che si trovavano a bordo del gommone in questione … Il mezzo di cui si parla sul quotidiano, in verità, ha spento il motore molto prima di avvicinarsi alla spiaggia e nello specchio acqueo attraversato non v’era nessun bagnante tanto meno dei bambini”. (Vds allegata copia della lettera firmata). Questa mattina il Dr. Giuseppe Bonanno, ha convocato una conferenza stampa nella quale, giustamente amareggiato per quanto accaduto, ha respinto ogni accusa spiegando minuziosamente quanto accaduto. Ragionevolmente, stando anche alla testimonianza del turista Sig. Pietro Villaverde, si ritiene ingiusto dover dare seguito ad affermazioni prive di fondamento come quella di cui è argomento che, a parere del sottoscritto peraltro, avrebbero potuto colpire con irresponsabile spregiudicatezza la dignità e la serietà dei lavoratori dello stesso Ente Parco di La Maddalena. Concludendo, per opportuna e doverosa conoscenza, ritengo dover fare riferimento ad alcune norme di legge pertinenti il caso in questione, che ogni cittadino dovrebbe conoscere prima di lamentarsi e rispettarle sino ad una eventuale abrogazione della stesse… anche se chi la fa rispettare non risulta simpatico a propri occhi: Stato di necessità: è una causa di giustificazione prevista dal codice penale all'art. 54: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o alt ri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né alt rimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo". Legge 394/1991 ART. 21. Vigilanza e sorveglianza: 1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile… Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in giunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7. Ordinanza n. 29/02 Capitaneria di Porto di La Maddalena - ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI. 1. La zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge (e di 100 metri dalle coste a picco ) è propriamente dest inata alla balneazione , fatte salve particolari disposizioni regolanti la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di unità navali all’interno di aree marine ricadent i nell’ambito del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena. 1.1. Il limite di tale zona deve essere segnalato, dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e post i a distanza di metri 50 l’uno dall’alt ro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di due. 1.2. Se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione ovvero chiudere le baie con cavi tarozzati, devono apporre sulle spiagge frequentate dai bagnanti un’adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue), con la seguente dicitura: “ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt. 200 dalla costa) NON SEGNALATO”…. 2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le 08,30 e le 19,30 E’ VIETATO : 2.1 il transito di qualsiasi unità navale ,wind-surf compresi , ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza del Decreto del presidente della Repubblica 08.06.1982 , n°470 , e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura , chiaramente leggibile “SERVIZIO CAMPIONAMENTO “, q, e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno mantenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
Art. 340 cp Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita', e' punito con la reclusione f ino a un anno. I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Si conclude formulando la seguente domanda: Si può scrivere alla Nuova Sardegna contestando che una macchina dei Carabinieri è transitata in un’area pedonale per verificare la presenza di un bidone di antrace?... Alberto TINTERI – www.guardiavecchia.com
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