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REGOLAMENTO DEL PARCO ANNO 2002 *

* Approvato dal Presidente del Parco, in attesa di "placet"ministeriale

Ricerca Veloce nel Regolamento

  1. traffico trasporto passeggeri

  2. noleggio e locazione

  3. attività d'immersione subacquea

  4. diporto privato

  5. attività di pesca professionale e sportiva

  6. sanzioni penali ed amministrative

Titolo 1

Disposizioni generali

Art. 1 - Misure di salvaguardia

Viene data attuazione alle misure di salvaguardia contenute nell’art. 1 dell’allegato A del DPR 17/05/1996, così come integrato dal presente regolamento.

Ogni regolamentazione precedentemente adottata viene revocata.

Art. 2 - Zone

Le zone in cui sono suddivise le macrozone terrestre e marina dell’area del Parco e la perimetrazione dell’area stessa sono quelle individuate dall’allegato A al DPR 17/05/1996 e dalle cartografie annesse.

Art. 3 - Cessazione di efficacia di precedenti provvedimenti legislativi

Si da atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 4/01/1994 n. 10, hanno cessato di avere efficacia il decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Marina Mercantile del 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1992, e il decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste di concerto con il Ministro delle Finanze dell’8 agosto 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980.

Art. 4- Uso impianti di diffusione sonora

Per tutti gli operatori e frequentatori è fatto assoluto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali sonori o acustici, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate ai turisti trasportati e col volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli stessi.  

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Titolo 2

Regolamentazione per l’area terrestre

Art. 5 – Regolamentazione zone terrestri

Per le zone Ta, Tb e Tc, quali individuate nell’art. 1 dell’allegato A al DPR 17 maggio 1996 e nelle cartografie allegate, vigono le norme di salvaguardia previste dal corpo normativo citato.

In tutto il territorio compreso nel perimetro del Parco, ove ricorressero motivi di salvaguardia ambientale, di prevenzione degli incendi ovvero di pericolo di sovraffollamento, l’Ente potrà limitare o vietare l’accesso a determinati siti, adottando apposita ordinanza.

Nelle zone Ta non è consentito il libero accesso ai non residenti se non accompagnati da guide esclusive o da personale di organi di sorveglianza.

Art. 6 – Campeggio

E’ vietato il libero campeggio in tutto il territorio del Parco.

Nell’area terrestre del Parco è consentito l’ingresso a camper, caravan e roulotte solo se muniti di documento comprovante che sono diretti in aree appositamente attrezzate o campeggi autorizzati.

Dalle ore 24.00 alle 08.00, non sono consentiti la sosta, il parcheggio, il transito e la circolazione in tutto il territorio del Parco degli automezzi sopra indicati.

E’ comunque sempre vietato l’accesso degli stessi mezzi nell’isola di Caprera .

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Titolo 3

Regolamentazione per l’area mari

Art. 7 – Regolamentazione aree marine

Per le zone Ma e Mb, quali individuate nell’art. 1 dell’allegato A al DPR 17 maggio 1996 e nelle cartografie allegate vigono le norme di salvaguardia previste in tale corpo normativo, attuate ed integrate in forza del presente regolamento.

Art. 8 – Regolamentazione Zona MA

Nelle zone Ma sono consentiti la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e l’ormeggio esclusivamente dall’alba al tramonto, ai soli fini della balneazione e comunque nel rispetto delle norme dettate dall’ordinanza balneare emanata dalla Autorità Marittima di La Maddalena. Vigono tutti gli altri divieti previsti per le zone Ma dall’art. 1 dell’allegato A al D.P.R. 17/05/96. L’accesso viene regolato secondo le disposizioni previste dall’art. 12 del presente regolamento 

Art. 9 – Disposizioni particolari

Con riferimento all’utilizzo delle zone Ma ed Mb e per una più idonea tutela di parti significative delle stesse viene specificamente disposto :

a) Per il periodo dal 1° marzo al 30 ottobre di ogni anno sono vietati la sosta, la navigazione, e l’ancoraggio nelle zone Ma delle isole di Nibani e Mortorio e nello specchio acqueo circostante l’isola di Spargiotto individuati dalle seguenti coordinate geografiche :

LI NIBANI

A : ( Lat. = 41°07’.2 N;Long. = 009°34’.9 E ) B : ( Lat. = 41°08’.1 N;Long. = 009°34’.9 E )

C : ( Lat. = 41°08’.1 N;Long. = 009°33’.3 E ) D : ( Lat. = 41°07’.4 N;Long. = 009°33’.3 E )

E : ( Lat. = 41°07’.2 N;Long. = 009°33’.8 E ).4

MORTORIO

F : ( Lat. = 41°16’.4 N;Long. = 009°21’.5 E ) G : ( Lat. = 41°16’.7 N;Long. = 009°21’.7 E )

H : ( Lat. = 41°16’.8 N;Long. = 009°21’.5 E ) I : ( Lat. = 41°16’.5 N;Long. = 009°21’.2 E

SPARGIOTTO

L : ( Lat. = 41°15’.2 N;Long. = 009°19’.6 E ) M : ( Lat. = 41°15’.2 N;Long. = 009°19’.1 E )

N : ( Lat. = 41°14’.7 N;Long. = 009°19’.6 E ) O : ( Lat. = 41°14’.7 N;Long. = 009°19’.1 E )

b) In località Spiaggia Rosa (cala di Roto), Isola di Budelli, sono vietati la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di navi e natanti, nonché la balneazione, nell’area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche :

A : ( Lat. = 41°16’.4 N;Long. = 009°21’.5 E ) B : ( Lat. = 41°16’.7 N;Long. = 009°21’.7 E )

C : ( Lat. = 41°16’.8 N;Long. = 009°21’.5 E ) D : ( Lat. = 41°16’.5 N;Long. = 009°21’.2 E )

E’ esclusivamente consentito il transito, con rotte più possibile parallele alla costa e a lento moto, di imbarcazioni e natanti da diporto, nonché alle unità da traffico autorizzate.

E’ altresì vietata la balneazione nel settore compreso tra la linea dell’arenile e le boe sferiche di colore giallo situate circa 70 metri di distanza dalla stessa. Non è consentito il calpestio dell’arenile.

c) All’interno dello specchio acqueo compreso tra le isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria, comunemente denominato porto Madonna, è fatto divieto di navigazione, sosta e ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navali, ivi compresi windsurf, nell’area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche :

A : ( Lat. = 41°17’.3 N;Long. = 009°21’.4 E ) B : ( Lat. = 41°17’.5 N;Long. = 009°21’.6 E )

C : ( Lat. = 41°17’.12 N;Long. = 009°21’.6 E ) D : ( Lat. = 41°17’.2 N;Long. = 009°21’.8 E )

In tale specchio acqueo è consentita la balneazione.

L’attraversamento di tale area è consentito esclusivamente con natanti a remi o pagaie, privi di motore e/o vela. La suddetta area è delimitata con cavi tarozzati costituiti da boe sferiche di colore giallo alle quali è vietato ormeggiare qualsiasi tipo di unità.

Nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate (inserire coordinate) sono consentiti la navigazione e la sosta di natanti ed imbarcazioni da diporto, comprese quelle autorizzate al noleggio e alla locazione, solo ed esclusivamente nei campi boe appositamente attrezzati.

d) Nei tratti di mare denominati passo del Topo e passo degli Asinelli è fatto divieto assoluto di transito per navi e natanti, cosi come disposto dalle relative ordinanze della Capitaneria di Porto di La Maddalena.

e) Nel tratto di mare denominato Passo Cecca di Morto è fatto divieto assoluto di transito, per motivi di sicurezza e di salvaguardia ambientale, per tutte le unità di trasporto passeggeri e per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore ai 12 metri

Art. 10 – Campi boa

All’interno di eventuali campi boe, appositamente delimitati e segnalati con boe sferiche di colore rosso, è vietato l’uso dell’ancora e la sosta priva di ormeggio.

L’ormeggio potrà effettuarsi solo tramite i gavitelli predisposti e limitatamente al numero degli stessi, previo pagamento di un corrispettivo pari a €. 1,00 (uno) a metro lineare per giorn

Art.11 Delimitazione specchi acquei degli arenili

Per motivi di sicurezza e di migliore fruibilità, gli specchi acquei antistanti gli arenili, sono delimitati con boe di colore giallo. E’ consentito l’accesso agli arenili utilizzando esclusivamente le corsie di atterraggio poste perpendicolarmente alla costa e per il tempo strettamente necessario allo sbarco delle persone e cose, in conformità alle previsioni dell’ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena.

Al fine di preservare le praterie di posidonia oceanica, che presentano una preponderante diffusione areale nella fascia costiera tra i 100 e i 300 metri dalla costa, è consentito la sosta, l’ancoraggio e l’attraversamento sino ai limiti dei cavi tarozzati e delle boe di delimitazione degli specchi acquei destinati alla balneazione.

Laddove non esistono le suddette delimitazioni, vigono le disposizioni dettate dall’ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena. E’ vietato l’ormeggio ai cavi tarozzati.

                                     Art.12 Limiti di velocità e limitazioni particolari

In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. del 17.05.1996, durante la navigazione nell’area marina del Parco, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di velocità:

a)      7 nodi entro i 300 metri dalle coste;

b)      15 nodi in tutte le altre aree del Parco.

Fatti salvi i limiti di velocità sopra stabiliti e le disposizioni contenute nell’ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di La Maddalena, è consentito l’uso di moto d’acqua e la pratica dello sci nautico, esclusivamente nelle zone Mb dell’area marina del Parco, nel seguente orario: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Le navi da crociera e di linea devono attenersi alle rotte previste dall’art.1 dell’allegato A del D.P.R.17/05/96.  

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Capo 1

Traffico trasporto passeggeri

Art. 13 – Permessi per il traffico passeggeri

In attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia di cui all’Allegato A allo stesso decreto, l’Ente Parco fissa in 3800 il numero massimo di passeggeri che possono sbarcare giornalmente nelle isole, esclusa l’isola di La Maddalena, secondo quanto previsto dall’art.15 seguente. I relativi permessi, ai sensi del terzultimo e penultimo comma dell’art 1 dell’allegato A al D.P.R. 17/05/96, sono rilasciati, con riferimento alle rispettive portate delle singole unità, con priorità e fino al raggiungimento del 75% del numero massimo di passeggeri, ai residenti nell’area del Parco ed il rimanente agli operatori frontalieri tenuto conto delle necessità degli stessi, sulla base della stagionalità e del numero dei visitatori.

Nel caso in cui le richieste dei residenti non raggiungano, per capacità di trasporto il 75% del numero massimo di passeggeri, le restante quota percentuale potrà essere assegnata agli operatori frontalieri.

I permessi vanno richiesti entro il quindici luglio di ogni anno, hanno validità annuale e non possono essere ceduti a terzi. Per l’assegnazione dei permessi si tiene conto del criterio cronologico dato dalla data di protocollo.

Al fine di ottenere il permesso per poter operare all’interno del Parco, tutte le imprese devono allegare alla domanda:

a)      copia della licenza di navigazione dalla quale risulti la proprietà e la portata massima dei passeggeri

b)      certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari

c)      per le società, elenco dei soci nel quale risulti la residenza e la quota di capitale sottoscritta, rilasciato e sottoscritto dal Rappresentante Legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

In sostituzione dei documenti richiesti gli interessati potranno presentare autocertificazioni ai sensi della Legge 15/68 e del D.P.R. 445/2000

Ai fini del presente articolo le persone fisiche devono comprovare ai sensi di legge la residenza nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi a far data dal presente regolamento.

I soggetti giuridici, dovranno avere la sede sociale nel Comune di La Maddalena, ed il capitale dovrà essere sottoscritto, per almeno il 75% da persone residenti nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi.

E’ condizione per il rilascio del permesso la contestuale accettazione scritta degli itinerari di cui all’articolo 15 seguente.

Il soggetto richiedente deve inoltre dimostrare di essere in regola con i pagamenti dovuti al Parco negli anni precedenti. Il permesso non è concesso a chi risulta non in regola

Art. 14 – Disposizioni antinquinamento

Tutte le imbarcazioni da traffico che operano nel Parco devono essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di raccolta delle acque, documentata con autocertificazione alla quale va comunque allegata una dichiarazione del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di adeguamento.

I permessi di cui all’art. 13 vengono negati agli armatori che non abbiano ottemperato all’obbligo di dotazione degli impianti di cui al precedente comma

E’ fatto divieto di scarico in mare, nell’area marina del Parco, di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell’imbarcazione non depurate e di lavare stoviglie e quant’altro con scarico di detersivi in mare.

Art.15 Itinerari e modalità di sbarco dei passeggeri sulle isole minori

Il numero delle imbarcazioni e delle persone che possono raggiungere i vari siti viene stabilito in base alle dimensioni degli arenili e alle superfici degli specchi acquei, nonché alla capacità di carico dei singoli ecosistemi, secondo quanto previsto degli itinerari definiti dal Parco.

Lo sbarco dei passeggeri si effettua nelle banchine collaudate e/o nei pontili galleggianti eventualmente collocati, ovvero nei porti dell’Isola di La Maddalena, con un criterio di rotazione che tenga conto dei singoli carichi antropici sostenibili dai vari siti.

Sono banchine collaudate:

-          quelle di Zavagli a Cala Corsara e di Cala Canniccia nell’isola di Spargi;

-          quella del lato nord della Cala di Santa Maria;

-          quella di Stagnali nell’isola di Caprera.

Per tutti gli altri siti è consentito l’ormeggio a gavitelli, ove predisposti, o l’ancoraggio secondo le disposizioni dell’art.18

E’ fatto assoluto divieto di utilizzo di tender, zattere ed altri mezzi per lo sbarco dei passeggeri dalle unità da traffico al di fuori dei siti previsti dagli itinerari allegati.

Art.16 Sostituzione dell’imbarcazione

Ogni sostituzione dei mezzi autorizzati al trasporto passeggeri deve essere preventivamente comunicata all’Ente che convalida il permesso a suo tempo rilasciato ai sensi dell’art. 13 esclusivamente nel caso in cui il nuovo mezzo abbia una portata passeggeri pari od inferiore rispetto al mezzo sostituito.

Non sono consentiti, durante il periodo di validità del permesso aumenti dei passeggeri sbarcabili rispetto ai permessi rilasciati.

 

Art.17 Corrispettivi per il rilascio del permesso

Per il rilascio dei permessi ad operare nell’area del Parco, l’impresa deve corrispondere all’Ente, per l’anno in corso, in riferimento alla portata dell’imbarcazione, i seguenti importi :

Periodo armamento

Port. max 100

Port. max 150

Port. Max 200

Port. Max 250

Port.Max>250

Maggio

130,00

181,00

233,00

284,00

336,00

Giugno

130,00

181,00

233,00

284,00

336,00

Luglio

284,00

388,00

491,00

581,00

646,00

Agosto

284,00

388,00

491,00

581,00

646,00

Settembre

130,00

181,00

233,00

284,00

336,00

Ottobre

130,00

181,00

233,00

284,00

336,00

Tali importi devono essere versati prima del rilascio dell’autorizzazione.

Art. 18 - Ormeggio

Al fine di garantire la sicurezza e la corretta fruizione, le unità da traffico devono ormeggiare ai corpi morti e le boe loro assegnate, ove predisposti, rispettando gli orari di sosta e le modalità di accesso stabiliti dal Parco.

Le boe destinate alle unità da traffico sono dotate di particolari contrassegni, riportanti la dicitura “ Riservato alle unità da traffico”, che ne inibiscano l’uso ad altre imbarcazioni.  

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Capo 2

Noleggio e locazione

Art.19 Noleggio e locazione

Al fine di ottenere il permesso per poter operare all’interno del Parco, tutte le imprese che svolgono l’attività di noleggio e locazione, devono allegare alla domanda:

a)      certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari

b)      nei casi previsti, elenco dei mezzi nautici utilizzati vidimato dalla Capitaneria 

c)      nei casi previsti, l’iscrizione ex art. 68 del Codice della Navigazione;

d)     per le società, elenco dei soci nel quale risulti la residenza e la quota di capitale sottoscritta, rilasciato e sottoscritto dal Rappresentante Legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

Coloro che esercitano attività di locazione e non rientrano comunque nella previsione del comma precedente devono avere preventiva autorizzazione dall’Ente Parco.

In sostituzione dei documenti richiesti gli interessati potranno presentare autocertificazioni ai sensi della Legge 15/68 e del D.P.R. 445/2000

Ai fini del presente articolo le persone fisiche devono comprovare ai sensi di legge la residenza nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi a far data dal presente regolamento.

I soggetti giuridici, dovranno avere la sede sociale nel Comune di La Maddalena, ed il capitale dovrà essere sottoscritto, per almeno il 75% da persone residenti nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi.

Il soggetto richiedente deve inoltre dimostrare di essere in regola con i pagamenti dovuti al Parco negli anni precedenti. Il permesso non è concesso a chi risulta non in regola 

Art. 20 - Modalità di rilascio dei permessi per il noleggio e la locazione

In attuazione del DPR 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia di cui allegato A allo stesso decreto, l’Ente Parco fissa nel numero di 500 i permessi rilasciabili alle unità per noleggio e locazione ai sensi del terzultimo e penultimo comma dell’art.1delle Norme di Salvaguardia dello stesso decreto, che sono rilasciati con priorità e fino al raggiungimento del 75% ai residenti nell’area del Parco ed il rimanente agli operatori frontalieri tenuto conto delle necessità degli stessi sulla base della stagionalità e del numero dei visitatori. Nel caso in cui le domande dei residenti fossero inferiori all’indicata percentuale, i posti possono essere assegnati agli operatori esterni.

I permessi vanno richiesti entro il quindici luglio di ogni anno, hanno validità annuale e non possono essere ceduti a terzi. Per l’assegnazione dei permessi si tiene conto del criterio cronologico dato dalla data di protocollo.

Art. 21 – Divieto di escursione plurigiornaliera

E’ vietato effettuare più di una escursione nella stessa giornata

Art. 22 - Corrispettivi per il rilascio del permesso per l’esercizio attività di noleggio o locazione

Le imprese che esercitano l’attività di noleggio o locazione, per ottenere il permesso devono versare il seguente importo per ogni unità                             

Lungh. Imbarcazione

Importo

Sino a 6 mt.

€. 78,00

Sino a 10 mt.

€. 130,00

Sino a 15 mt.

€. 233,00

Sino a 18 mt.

€. 517,00

Da 18,1 a 30 mt

€. 1.033,00

Oltre 30 mt

€. 1.550,00

Tali importi devono essere versati anticipatamente al momento del rilascio del permesso.

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Capo 3

Attività di immersione subacque

Art. 23 - Modalità di rilascio dei permessi per i diving center

In attuazione del DPR 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia di cui all’allegato A allo stesso decreto, per il corrente anno l’Ente Parco fissa nel numero di 20 i permessi rilasciabili ai diving center ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1delle Norme di Salvaguardia dello stesso decreto, che sono rilasciati con priorità e fino al raggiungimento del 75% ai diving residenti o consorziati con operatori residenti nell’area del Parco. Nel caso in cui le domande dei residenti sono inferiori all’indicata percentuale, i posti sono assegnati prioritariamente ai diving center esterni con priorità stabilita in ordine alla presentazione della domanda.

I permessi vanno richiesti entro il quindici luglio di ogni anno, hanno validità annuale e non possono essere ceduti a terzi. Per l’assegnazione dei permessi si tiene conto del criterio cronologico dato dalla data di protocollo.

Le unità utilizzate allo scopo non possono trasportare passeggeri che non siano subacquei dei centri di immersione appositamente registrati.

Art. 24 – Requisiti per l’esercizio della attività di diving center

Per l’esercizio della attività di diving center nel territorio del Parco, il soggetto deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 9/99.

Al fine di ottenere il permesso per poter operare all’interno del Parco, tutte le imprese che svolgono l’attività di diving center, devono allegare alla domanda:

a)      certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari

b)      elenco dei mezzi nautici utilizzati

c)      nei casi previsti, l’iscrizione ex art. 68 del Codice della Navigazione;

d)     per le società, elenco dei soci nel quale risulti la residenza e la quota di capitale sottoscritta, rilasciato e sottoscritto dal Rappresentante Legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

In sostituzione dei documenti richiesti gli interessati potranno presentare autocertificazioni ai sensi della Legge 15/68 e del D.P.R. 445/2000

Ai fini del presente articolo le persone fisiche devono comprovare ai sensi di legge la residenza nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi a far data dal presente regolamento.

I soggetti giuridici, dovranno avere la sede sociale nel Comune di La Maddalena, ed il capitale dovrà essere sottoscritto, per almeno il 75% da persone residenti nel Comune di La Maddalena da almeno cinque anni continuativi

Art. 25 – Registro delle immersioni

Al fine di consentire un monitoraggio dei siti di immersione, prima della partenza il responsabile dell’imbarcazione deve annotare in apposito registro vidimato dall’Ente l’elenco dei partecipanti all’immersione, con l’indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei

Art. 26 – Requisiti del personale addetto alle immersioni

L’accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni, nazionali o internazionali e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevett

Ogni accompagnatore non può guidare nell’immersione più di 8 subacquei simultaneamente

Art. 27  - Corrispettivi per il rilascio del permesso di attività di diving center

Ogni Diving center deve corrispondere all’Ente la somma di €. 260,00 al momento del rilascio del permesso.

Art. 28  - Immersioni non accompagnate 

Nel rispetto dei vincoli di tutela derivanti dalla zonazione del Parco, è possibile effettuare immersioni con autorespiratori nell’area del Parco.

I residenti possono effettuare le immersioni senza alcuna autorizzazione. Sono equiparati ai residenti nel Comune di La Maddalena i nativi nello stesso comune.

I non residenti possono effettuare le immersioni richiedendo preventiva autorizzazione all’Ente Parco.

Per ottenere la predetta autorizzazione si dovrà versare il seguente corrispettivo:

Per singola immersione

€. 5,00

Abbonamento per 7 giorni

€. 25,00

Abbonamento stagionale (fino al 31/12)

€. 90,00

Le tariffe sopra indicate sono ridotte del 50% per i residenti nei comuni compresi nei circondari marittimi di La Maddalena e Golfo Aranci .

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Capo 4

Diporto privato

Art.29 Permesso di navigazione ai residenti

L’esercizio del diporto nautico, è consentito secondo le modalità stabilite dal presente regolamento di attuazione e con i vincoli imposti dalle disposizioni di sicurezza previste dall’ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena.

Al fine di poter effettuare un efficace controllo sui transiti nell’ambito del Parco, i diportisti residenti devono munirsi di apposito contrassegno rilasciato a titolo gratuito dall’Ente.

Sono equiparati ai residenti nel Comune di La Maddalena i nativi nello stesso Comune, nonché coloro che posseggono un posto barca fisso per tutto l’anno presso strutture portuali autorizzate in La Maddalena o abbiano affidato l’imbarcazione per rimessaggio o guardiania a cantieri locali.

Tutti coloro che non posseggono i requisiti di cui al presente articolo possono chiedere all’Ente il permesso di navigazione, sosta, ancoraggio e ormeggio nei limiti fissati dal comma 1 del presente articolo e secondo le modalità di cui all’art. 30

Art.30 - Permesso di navigazione ai non residenti

I diportisti non residenti nel territorio del Parco possono chiedere all’ Ente il permesso di navigazione, sosta, ancoraggio e ormeggio nella fascia entro i 300 metri dalla costa versando un corrispettivo commisurato alla lunghezza fuori tutto dell’imbarcazione ed alla durata del permesso.

Il corrispettivo giornaliero è disposto nella misura di:

  • €. 1,50 al metro lineare per giorno sino alla categoria 5.
  • €. 3,00 al metro lineare per giorno per la categoria 6.
  • €. 4,00 al metro lineare per giorno per il resto delle categorie.

E’ data facoltà di chiedere l’abbonamento mensile a tariffa agevolata con i seguenti importi :                      

Cat.1

Lft. sino a 6 mt

€. 72,00

Cat.2

Lft. Da 6,1 a 7.99 mt

€. 127,00

Cat.3

Lft. Da 8 a 10.99 mt

€. 171,00

Cat.4

Lft. Da 11 a 13.99 mt

€. 225,00

Cat.5

Lft. Da 14 a 16.99 mt

€. 279,00

Cat.6

Lft. Da 17 a 19.99 mt

€. 666,00

Cat.7

Lft. Da 20 a 24.99 mt

€. 1.080,00

Cat.8

Lft. Da 25 a 29.99 mt

€. 1.320,00

Cat.9

Lft. Da 30 a 34.99 mt

€. 1.560,00

Cat.10

Lft. Da 35 a 39.99 mt

€. 1.800,00

Cat.11

Lft. Oltre i 40 mt

€. 1.920,00

Le moto d’acqua, per poter ottenere il permesso per la navigazione, sosta, ancoraggio ed ormeggio nella fascia entro i 300 metri, nel rispetto delle limitazioni indicate nel presente regolamento devono versare il seguente corrispettivo:

Moto d’acqua

Abbonamento mensile

€. 40,00

 

Le tariffe di cui al precedenti commi sono ridotte al 50% per le seguenti categorie:

-        diportisti residenti nei comuni compresi nei circondari marittimi di La Maddalena e Golfo Aranci;

-        diportisti non residenti nell’area Parco che dimostrino di possedere un posto barca presso strutture portuali autorizzate di La Maddalena per un periodo non inferiore di 15 giorni, previa attestazione rilasciata dai responsabili delle strutture portuali.

Tali corrispettivi vigono per il periodo che và dal 1 maggio al 30 ottobre.

I pagamenti dei corrispettivi previsti dal presente articolo possono essere effettuati con le seguenti modalità :

-        Presso la sede o altri uffici a ciò designati del Parco in via alternativa.

-        Presso le direzioni dei porti turistici convenzionati con il Parco.

-        Direttamente a bordo delle imbarcazioni, ad opera di personale all’uopo autorizzato dall’Ente.  

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Capo 5

Attività di Scuola di Vela

Art. 31 – Requisiti per l’esercizio di attività di scuola di vela

E’ consentita l’attività di scuola di vela esclusivamente agli istruttori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale in materia e dettati dalle disposizioni emanante dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena. Il rilascio del permesso relativo all’attività è subordinato alla presentazione di un attestato comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’Autorità Marittima

Art.32 Corrispettivo per il rilascio del permesso per l’esercizio di scuola di vela

Per l’esercizio dell’ attività di scuola di vela nell’area del Parco è dovuta la somma di €. 104,00 per ogni imbarcazione di lunghezza fuori tutto superiore a metri 6 se dotate di motore ausiliario.  

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Capo 6

Attività di pesca professionale e sportiva

Art.33 Divieti per la pesca

Nelle zone Ma e Mb del Parco è vietata la pesca esercitata con reti a strascico e attrezzi derivanti, nonché l’esercizio della pesca subacquea professionale.

Art.34 Permessi per la pesca

E’ consentita la pesca professionale e la pesca-turismo esclusivamente alle unità da pesca iscritte nei registri del Compartimento marittimo di La Maddalena e nel Circondario marittimo di Golfo Aranci, fatte salve le disposizioni Regionali in materia di pesca.

La attività di pesca-turismo è consentita in tutta l’area del Parco ad eccezione delle zone di cui all’art. 9. Tali imbarcazioni devono attenersi alle disposizioni nazionali in materia.

Art.35 Zone vietate alla pesca

E’ fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi forma di pesca professionale e sportiva nelle seguenti aree :

LI NIBANI

A : ( Lat. = 41°07’.2 N;Long. = 009°34’.9 E ) B : ( Lat. = 41°08’.1 N;Long. = 009°34’.9 E )

C : ( Lat. = 41°08’.1 N;Long. = 009°33’.3 E ) D : ( Lat. = 41°07’.4 N;Long. = 009°33’.3 E )

E : ( Lat. = 41°07’.2 N;Long. = 009°33’.8 E ).12

SPARGIOTTO

A : ( Lat. = 41°15’.2 N;Long. = 009°19’.6 E ) B : ( Lat. = 41°15’.2 N;Long. = 009°19’.1 E )

C : ( Lat. = 41°14’.7 N;Long. = 009°19’.6 E ) D : ( Lat. = 41°14’.7 N;Long. = 009°19’.1 E )

PASSO DELLA MONETA

Area compresa tra il ponte che collega l’isola di La Maddalena a l’isola di Caprera e le seguenti coordinate geografiche:

A : ( Lat. = 41°13’.7 N;Long. = 009°27’.4 E ) B : ( Lat. = 41°13’.9 N;Long. = 009°27’.0 E )

SETTORE NORD COMPRESO TRA LE ISOLE DI RAZZOLI E BUDELLI

Nuove aree di tutela integrale, a rotazione, verranno proposte ed individuate in accordo con le categorie professionali dei pescatori

Art.36 Pesca sportiva

Nelle zone Mb del Parco la pesca sportiva può essere esercitata dai residenti senza alcuna autorizzazione.

Sono equiparati ai residenti nel Comune di La Maddalena i nativi nello stesso comune.

I non residenti di età superiore ai 18 anni che vogliano praticare la pesca sportiva devono munirsi di apposito permesso.

La pesca sportiva può essere praticata solo ed esclusivamente con i seguenti attrezzi:

-        con bolentino anche con canna e mulinello a non più di tre ami;

-        con lampada e fiocina (solo residenti);

-        con due canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di tre ami;

-        con quattro canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di un am

-        con lenza a traina a non più di due traine ad imbarcazione;

-        con due nasse ad imbarcazione (solo residenti);

-        con lenza per cefalopodi con non più di un attrezzo di cattura (polpara o totanara o seppiolara), per persona;

-        con natelli, non più di 5 per imbarcazione;

-        con lenze pedagnate, non più di 5 per imbarcazione;

-        con palamito a non più di cento ami, non più di un palamito per imbarcazione. Tale attrezzatura è  consentita solo ai residenti.

Altri attrezzi, consenti dalla normativa nazionale e regionale in materia, possono essere trasportati con le imbarcazioni purchè non utilizzati nelle acque del Parco.

Per poter praticare tale attività i non residenti devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ente e/o da altri soggetti autorizzati, il cui costo è così fissato :

Abbonamento mensile

Abbonamento annuale

Pesca da imbarcazione

€. 78,00

€. 207,00

Pesca da terra

€. 6,00

€. 52,00

Le tariffe sopra indicate sono ridotte del 50% per i residenti nei comuni compresi nei circondari marittimi di La Maddalena e Golfo Aranci

Nei periodi di fermo biologico, individuati dalla Regione Sardegna, la pesca sportiva è consentita nei limiti delle disposizioni stabilite dall’Assessorato Difesa Ambiente della RAS

Art.37 Pesca subacquea

La pesca subacquea è consentita nelle zone Mb, escluse le aree di cui all’art. 9, solo ai residenti ed ai nativi del Comune di La Maddalena e può essere praticata dal 1° settembre al 30 giugno nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

Al di fuori di tale periodo è consentita la pesca subacquea a residenti e non residenti solo lungo la fascia costiera prospiciente l’isola di La Maddalena nel rispetto di quanto disposto in materia dalla locale Autorità Marittima.

I non residenti che vogliano praticare la pesca subacquea dovranno munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ente o da altri soggetti autorizzati, il cui corrispettivo è fissato in €. 52,00 mensili.

La tariffe sopra indicata è ridotta del 50% per i residenti nei comuni compresi nei circondari marittimi di La Maddalena e Golfo Aranci.

Nei periodi di fermo biologico, individuati dalla Regione Sardegna, la pesca sportiva è consentita nei limiti delle disposizioni stabilite dall’Assessorato Difesa Ambiente della RAS

Art.38 Quantitativo del prodotto pescato

La quantità del prodotto pescato non può superare i 3 chili al giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato dalla cattura di un singolo esemplare.

Sono comunque vietati la cattura o il prelievo delle seguenti specie :

Cernia ( Ephinephelus sp. ), Corvina ( Sciaena umbra ), Patella Ferruginea, Pinna Nobilis

Art.39 Gare di pesca sportiva

Non è consentito effettuare gare di pesca sportiva nelle acque del Parco se non organizzate dalle federazioni riconosciute e preventivamente autorizzate dall’Ente Parco.  

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Capo 7

Sanzioni

Art.40 - Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni penali ed amministrative previste dall’art.30 della L. 394/91, fatte salve eventuali disposizioni specifiche per materia.

Le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative e le eventuali pene accessorie sono regolate dalle norme dettate dalla Legge del 24.11.1981 n.689 e dal D.L. 30.12.1999 n. 507.

Ai contravventori appartenenti alle categorie professionali di cui ai capi 1, 2 e 3 verrà inoltre applicata la immediata revoca del permesso ad operare nelle acque del Parco, nell’anno in corso.

Agli utenti dei capi 4, 5 e 6 che incorrano in una duplice violazione, ufficialmente sanzionate da parte delle Autorità preposte, si procederà alla revoca immediata del permesso per l’anno in corso, che potrà essere ritirato dall’ Organo accertatore che provvederà ad inviarlo all’Ente unitamente alla notizia di accertamento.

Tutto quanto posto in essere sino all’emanazione della presente regolamentazione rimane convalidato.

La Maddalena, 16 luglio 2002

                                                                                                          IL PRESIDENTE

                                                                                                     Avv. Gianfranco Cualbu         

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