REGOLAMENTO DEL PARCO ANNO 2002 *
* Approvato dal Presidente del Parco, in attesa di "placet"ministeriale
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Titolo 3 : regolamento per l'area marina (all'interno di questo titolo)
Titolo
1
Disposizioni
generali Art.
1 - Misure di salvaguardia Viene
data attuazione alle misure di salvaguardia contenute nell’art. 1
dell’allegato A del DPR 17/05/1996, così come integrato dal
presente regolamento. Ogni
regolamentazione precedentemente adottata
viene revocata. Art.
2 - Zone Le
zone in cui sono suddivise le macrozone
terrestre e marina dell’area del Parco e la perimetrazione
dell’area stessa sono quelle individuate dall’allegato A al DPR
17/05/1996 e dalle cartografie annesse. Art.
3 - Cessazione di efficacia di
precedenti provvedimenti legislativi Si
da atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 4/01/1994 n. 10,
hanno cessato di avere efficacia il decreto del Ministro
dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Marina Mercantile
del 29 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3
agosto 1992, e il decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle
Foreste di concerto con il Ministro delle Finanze dell’8 agosto
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 25 agosto 1980. Art.
4- Uso impianti di diffusione sonora
Per
tutti gli operatori e frequentatori è
fatto assoluto divieto di uso improprio di impianti di diffusione
della voce e di segnali sonori o acustici, se non per fornire
informazioni sugli itinerari e sulle località visitate ai turisti
trasportati e col volume sonoro strettamente indispensabile alla
percezione da parte degli stessi. Regolamentazione
per l’area terrestre Art.
5 – Regolamentazione zone
terrestri
Per
le zone Ta, Tb
e Tc, quali individuate
nell’art. 1 dell’allegato A al DPR 17 maggio 1996 e nelle
cartografie allegate, vigono le norme di salvaguardia previste dal
corpo normativo citato. In
tutto il territorio compreso nel perimetro del Parco, ove ricorressero
motivi di salvaguardia ambientale, di prevenzione degli incendi
ovvero di pericolo di sovraffollamento, l’Ente potrà limitare o
vietare l’accesso a determinati siti, adottando apposita
ordinanza. Nelle
zone Ta non è consentito il libero
accesso ai non residenti se non accompagnati da guide esclusive o da
personale di organi di sorveglianza. Art.
6 – Campeggio
E’
vietato il libero campeggio in tutto il territorio del Parco. Nell’area
terrestre del Parco è consentito l’ingresso a camper, caravan e
roulotte solo se muniti di documento comprovante che sono diretti in
aree appositamente attrezzate o campeggi
autorizzati. Dalle
ore 24.00 alle 08.00, non sono consentiti la sosta, il parcheggio,
il transito e la circolazione in tutto il territorio del Parco degli
automezzi sopra indicati. E’
comunque sempre vietato l’accesso degli
stessi mezzi nell’isola di Caprera Regolamentazione
per l’area mari Art.
7 – Regolamentazione aree
marine
Per
le zone Ma e Mb, quali individuate
nell’art. 1 dell’allegato A al DPR 17 maggio 1996 e nelle
cartografie allegate vigono le norme di salvaguardia previste in
tale corpo normativo, attuate ed integrate in forza del presente
regolamento. Art.
8 – Regolamentazione Zona MA
Nelle
zone Ma sono consentiti la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e
l’ormeggio esclusivamente dall’alba al tramonto, ai soli fini
della balneazione e comunque nel rispetto
delle norme dettate dall’ordinanza balneare emanata dalla Autorità
Marittima di La Maddalena. Vigono tutti gli altri divieti previsti
per le zone Ma dall’art. 1 dell’allegato A
al D.P.R. 17/05/96. L’accesso viene
regolato secondo le disposizioni previste dall’art. 12 del
presente regolamento Art.
9 – Disposizioni particolari
Con
riferimento all’utilizzo delle zone Ma ed
Mb e per una più idonea tutela di parti significative delle stesse
viene specificamente disposto : a)
Per il periodo dal 1° marzo al 30 ottobre di ogni
anno sono vietati la sosta, la navigazione, e l’ancoraggio nelle
zone Ma delle isole di Nibani e Mortorio e nello specchio acqueo
circostante l’isola di Spargiotto individuati dalle seguenti
coordinate geografiche : LI
NIBANI A
: ( Lat. =
41°07’.2 N;Long. =
009°34’.9 E ) B : ( Lat. =
41°08’.1 N;Long. =
009°34’.9 E ) C
:
( Lat. =
41°08’.1 N;Long. =
009°33’.3 E ) D : ( Lat. =
41°07’.4 N;Long. =
009°33’.3 E ) E
: ( Lat. =
41°07’.2 N;Long. =
009°33’.8 E ).4 MORTORIO F
: ( Lat. =
41°16’.4 N;Long. =
009°21’.5 E ) G : ( Lat. =
41°16’.7 N;Long. =
009°21’.7 E ) H
:
( Lat. =
41°16’.8 N;Long. =
009°21’.5 E ) I : ( Lat.
=
41°16’.5 N;Long. =
009°21’.2 E SPARGIOTTO
L
:
( Lat. =
41°15’.2 N;Long. =
009°19’.6 E ) M : ( Lat.
=
41°15’.2 N;Long. =
009°19’.1 E ) N
:
( Lat. =
41°14’.7 N;Long. =
009°19’.6 E ) O : ( Lat.
=
41°14’.7 N;Long. =
009°19’.1 E ) b)
In località Spiaggia Rosa (cala di Roto),
Isola di Budelli, sono vietati la navigazione, la sosta e
l’ancoraggio di navi e natanti, nonché la balneazione,
nell’area delimitata dalle seguenti coordinate geografiche : A
:
( Lat. = 41°16’.4 N;Long. =
009°21’.5 E ) B : ( Lat. =
41°16’.7 N;Long. =
009°21’.7 E ) C : ( Lat. = 41°16’.8 N;Long. = 009°21’.5 E ) D : ( Lat. = 41°16’.5 N;Long. = 009°21’.2 E ) E’
esclusivamente consentito il transito, con rotte più possibile
parallele alla costa e a lento moto, di imbarcazioni
e natanti da diporto, nonché alle unità da traffico autorizzate. E’
altresì vietata la balneazione nel settore compreso tra la linea
dell’arenile e le boe sferiche di colore giallo situate circa 70
metri di distanza dalla stessa. Non è consentito il calpestio
dell’arenile. c)
All’interno dello specchio acqueo compreso tra le isole di
Budelli, Razzoli e Santa Maria, comunemente denominato porto
Madonna, è fatto divieto di navigazione, sosta e ancoraggio di
qualsiasi tipo di unità navali, ivi
compresi windsurf, nell’area delimitata dalle seguenti coordinate
geografiche : A
:
( Lat. = 41°17’.3 N;Long. =
009°21’.4 E ) B : ( Lat. =
41°17’.5 N;Long. =
009°21’.6 E ) C
:
( Lat. =
41°17’.12 N;Long. =
009°21’.6 E ) D : ( Lat. =
41°17’.2 N;Long. =
009°21’.8 E ) In
tale specchio acqueo è consentita la balneazione. L’attraversamento
di tale area è consentito esclusivamente con natanti a remi o
pagaie, privi di motore e/o vela. La suddetta area è delimitata con
cavi tarozzati costituiti da boe
sferiche di colore giallo alle quali è vietato ormeggiare qualsiasi
tipo di unità. Nello
specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate (inserire
coordinate) sono consentiti la navigazione e la sosta di natanti ed
imbarcazioni da diporto, comprese quelle autorizzate
al noleggio e alla locazione, solo ed esclusivamente nei campi boe
appositamente attrezzati. d)
Nei tratti di mare denominati passo del
Topo e passo degli Asinelli è fatto divieto assoluto di transito
per navi e natanti, cosi come disposto dalle relative ordinanze
della Capitaneria di Porto di La Maddalena. e)
Nel tratto di mare denominato Passo Cecca
di Morto è fatto divieto assoluto di transito, per motivi di
sicurezza e di salvaguardia ambientale,
per tutte le unità di trasporto passeggeri e per le imbarcazioni di
lunghezza fuori tutto superiore ai 12 metri Art.
10 – Campi boa
All’interno
di eventuali campi boe, appositamente
delimitati e segnalati con boe sferiche di colore rosso, è vietato
l’uso dell’ancora e la sosta priva di ormeggio. L’ormeggio
potrà effettuarsi solo tramite i
gavitelli predisposti e limitatamente al numero degli stessi, previo
pagamento di un corrispettivo pari a €. 1,00 (uno) a metro lineare
per giorn Art.11
– Delimitazione specchi acquei degli arenili
Per
motivi di sicurezza e di migliore fruibilità, gli specchi acquei antistanti
gli arenili, sono delimitati con boe di colore giallo. E’
consentito l’accesso agli arenili utilizzando esclusivamente le
corsie di atterraggio poste
perpendicolarmente alla costa e per il tempo strettamente necessario
allo sbarco delle persone e cose, in conformità alle previsioni
dell’ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di La
Maddalena. Al
fine di preservare le praterie di posidonia
oceanica, che presentano una preponderante diffusione areale
nella fascia costiera tra i 100 e i 300 metri dalla costa, è
consentito la sosta, l’ancoraggio e l’attraversamento sino ai
limiti dei cavi tarozzati e delle boe di
delimitazione degli specchi acquei destinati alla balneazione. Laddove
non esistono le suddette delimitazioni, vigono le disposizioni
dettate dall’ordinanza balneare emanata dalla Capitaneria di Porto
di La Maddalena. E’ vietato
l’ormeggio ai cavi tarozzati.
Art.12 - Limiti di velocità e
limitazioni particolari In
ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. del 17.05.1996, durante la
navigazione nell’area marina del Parco, dovranno essere rispettati
i seguenti limiti di velocità: a)
7
nodi entro i 300 metri dalle coste; b)
15
nodi in tutte le altre aree del Parco. Fatti
salvi i limiti di velocità sopra stabiliti e le disposizioni
contenute nell’ordinanza balneare della Capitaneria di Porto di
La Maddalena, è consentito l’uso di moto d’acqua e la
pratica dello sci nautico,
esclusivamente nelle zone Mb dell’area marina del Parco, nel
seguente orario: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00
alle ore 19.00 Le
navi da crociera e di linea devono attenersi alle rotte previste
dall’art.1 dell’allegato A del D.P.R.17/05/96. Capo
1 Art.
13 – Permessi per il traffico passeggeri In
attuazione del D.P.R. 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia
di cui all’Allegato A allo stesso decreto, l’Ente Parco fissa in
3800 il numero massimo di passeggeri che possono sbarcare
giornalmente nelle isole, esclusa l’isola di La Maddalena, secondo
quanto previsto dall’art.15 seguente.
I relativi permessi, ai sensi del terzultimo e penultimo comma
dell’art 1 dell’allegato A al D.P.R.
17/05/96, sono rilasciati, con riferimento alle rispettive portate
delle singole unità, con priorità e fino al raggiungimento del 75%
del numero massimo di passeggeri, ai residenti nell’area del Parco
ed il rimanente agli operatori frontalieri
tenuto conto delle necessità degli stessi, sulla base della stagionalità
e del numero dei visitatori. Nel
caso in cui le richieste dei residenti non raggiungano, per capacità
di trasporto il 75% del numero massimo di passeggeri, le restante
quota percentuale potrà essere assegnata agli operatori frontalieri. I
permessi vanno richiesti entro il quindici luglio di
ogni anno, hanno validità annuale e non possono essere
ceduti a terzi. Per l’assegnazione dei permessi si tiene conto del
criterio cronologico dato dalla data di protocollo. Al
fine di ottenere il permesso per poter operare all’interno del
Parco, tutte le imprese devono allegare alla domanda: a)
copia
della licenza di navigazione dalla quale risulti la proprietà e la
portata massima dei passeggeri b)
certificato
di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari c)
per
le società, elenco dei soci nel quale risulti la residenza e la
quota di capitale sottoscritta, rilasciato e sottoscritto dal
Rappresentante Legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) In
sostituzione dei documenti richiesti gli interessati potranno
presentare autocertificazioni ai sensi della Legge 15/68 e del
D.P.R. 445/2000 Ai
fini del presente articolo le persone fisiche devono comprovare ai
sensi di legge la residenza nel Comune di La
Maddalena da almeno cinque anni continuativi a far data dal presente
regolamento. I
soggetti giuridici, dovranno avere la sede sociale nel Comune di
La Maddalena, ed il capitale dovrà essere sottoscritto, per
almeno il 75% da persone residenti nel Comune di La Maddalena da
almeno cinque anni continuativi. E’
condizione per il rilascio del permesso la
contestuale accettazione scritta degli itinerari di cui
all’articolo 15 seguente. Il
soggetto richiedente deve inoltre dimostrare di essere in regola con
i pagamenti dovuti al Parco negli anni precedenti. Il permesso non
è concesso a chi risulta non in regola Art.
14 – Disposizioni antinquinamento
Tutte
le imbarcazioni da traffico che operano nel Parco devono essere
dotate di casse per la raccolta dei liquami di bordo e sistema di
raccolta delle acque, documentata con autocertificazione alla quale
va comunque allegata una dichiarazione
del cantiere presso il quale sono stati eseguiti i lavori di
adeguamento. I permessi di cui all’art. 13 vengono negati agli armatori che non abbiano ottemperato all’obbligo di dotazione degli impianti di cui al precedente comma E’
fatto divieto di scarico in mare, nell’area marina del Parco, di
acque provenienti da sentine o da altri impianti
dell’imbarcazione non depurate e di lavare stoviglie e quant’altro
con scarico di detersivi in mare. Art.15
– Itinerari e modalità di
sbarco dei passeggeri sulle isole minori
Il
numero delle imbarcazioni e delle persone che possono raggiungere i
vari siti viene stabilito in base alle
dimensioni degli arenili e alle superfici degli specchi acquei,
nonché alla capacità di carico dei singoli ecosistemi, secondo
quanto previsto degli itinerari definiti dal Parco. Lo
sbarco dei passeggeri si effettua nelle
banchine collaudate e/o nei pontili galleggianti eventualmente
collocati, ovvero nei porti dell’Isola di La Maddalena, con un
criterio di rotazione che tenga conto dei singoli carichi antropici
sostenibili dai vari siti. Sono
banchine collaudate: -
quelle
di Zavagli a Cala Corsara e di Cala Canniccia
nell’isola di Spargi; -
quella
del lato nord della Cala di Santa Maria; -
quella
di Stagnali nell’isola di Caprera. Per
tutti gli altri siti è consentito l’ormeggio a gavitelli, ove
predisposti, o l’ancoraggio secondo le disposizioni dell’art.18 E’
fatto assoluto divieto di utilizzo di
tender, zattere ed altri mezzi per lo sbarco dei passeggeri dalle
unità da traffico al di fuori dei siti previsti dagli itinerari
allegati. Art.16
– Sostituzione dell’imbarcazione
Ogni
sostituzione dei mezzi autorizzati al trasporto passeggeri deve
essere preventivamente comunicata all’Ente che convalida il
permesso a suo tempo rilasciato ai sensi dell’art. 13
esclusivamente nel caso in cui il nuovo mezzo abbia
una portata passeggeri pari od inferiore rispetto al mezzo
sostituito. Non
sono consentiti, durante il periodo di validità del
permesso aumenti dei passeggeri sbarcabili rispetto ai
permessi rilasciati. Art.17
– Corrispettivi per il rilascio del permesso
Per
il rilascio dei permessi ad operare nell’area del Parco,
l’impresa deve corrispondere all’Ente, per l’anno in corso, in
riferimento alla portata dell’imbarcazione, i seguenti importi :
Tali
importi devono essere versati prima del rilascio
dell’autorizzazione. Art.
18 - Ormeggio
Al
fine di garantire la sicurezza e la corretta fruizione,
le unità da traffico devono ormeggiare ai corpi morti e le boe loro
assegnate, ove predisposti, rispettando gli orari di sosta e le
modalità di accesso stabiliti dal Parco. Le
boe destinate alle unità da traffico sono dotate di particolari
contrassegni, riportanti la dicitura “ Riservato alle unità da
traffico”, che ne inibiscano
l’uso ad altre imbarcazioni. Noleggio
e locazione Art.19
– Noleggio e locazione
Al
fine di ottenere il permesso per poter operare all’interno del
Parco, tutte le imprese che svolgono l’attività di noleggio e
locazione, devono allegare alla domanda: a)
certificato
di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari b)
nei
casi previsti, elenco dei mezzi nautici utilizzati vidimato dalla
Capitaneria c)
nei
casi previsti, l’iscrizione ex art. 68 del Codice della
Navigazione; d)
per
le società, elenco dei soci nel quale risulti la residenza e la
quota di capitale sottoscritta, rilasciato e sottoscritto dal
Rappresentante Legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) Coloro
che esercitano attività di locazione e non rientrano comunque
nella previsione del comma precedente devono avere preventiva
autorizzazione dall’Ente Parco. In
sostituzione dei documenti richiesti gli interessati potranno
presentare autocertificazioni ai sensi della Legge 15/68 e del
D.P.R. 445/2000 Ai
fini del presente articolo le persone fisiche devono comprovare ai
sensi di legge la residenza nel Comune di La
Maddalena da almeno cinque anni continuativi a far data dal presente
regolamento. I
soggetti giuridici, dovranno avere la sede sociale nel Comune di
La Maddalena, ed il capitale dovrà essere sottoscritto, per
almeno il 75% da persone residenti nel Comune di La Maddalena da
almeno cinque anni continuativi. Il
soggetto richiedente deve inoltre dimostrare di essere in regola con
i pagamenti dovuti al Parco negli anni precedenti. Il permesso non
è concesso a chi risulta non in regola Art.
20 - Modalità di rilascio dei
permessi per il noleggio e la locazione
In
attuazione del DPR 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia
di cui allegato A allo stesso decreto, l’Ente Parco fissa nel
numero di 500 i permessi rilasciabili alle unità per noleggio e
locazione ai sensi del terzultimo e penultimo comma dell’art.1delle
Norme di Salvaguardia dello stesso decreto, che sono rilasciati con
priorità e fino al raggiungimento del 75% ai residenti nell’area
del Parco ed il rimanente agli operatori frontalieri
tenuto conto delle necessità degli stessi sulla base della stagionalità
e del numero dei visitatori. Nel caso in cui le domande dei
residenti fossero inferiori
all’indicata percentuale, i posti possono essere assegnati agli
operatori esterni. I
permessi vanno richiesti entro il quindici luglio di
ogni anno, hanno validità annuale e non possono essere
ceduti a terzi. Per l’assegnazione dei permessi si tiene conto del
criterio cronologico dato dalla data di protocollo. Art.
21 – Divieto di escursione plurigiornaliera
E’
vietato effettuare più di una escursione
nella stessa giornata Art.
22 - Corrispettivi per il rilascio del permesso per l’esercizio
attività di noleggio o locazione
Le
imprese che esercitano l’attività di noleggio o locazione, per
ottenere il permesso devono versare il seguente importo per ogni
unità
Lungh.
Imbarcazione
Importo
Sino
a 6 mt. €.
78,00 Sino
a 10 mt. €.
130,00 Sino
a 15 mt. €.
233,00 Sino
a 18 mt. €.
517,00 Da
18,1 a 30 mt €.
1.033,00 Oltre
30 mt €.
1.550,00 Tali
importi devono essere versati anticipatamente al momento del
rilascio del permesso. Attività
di immersione subacque Art.
23 - Modalità di rilascio dei
permessi per i diving center
In
attuazione del DPR 17 maggio 1996 e delle Misure di Salvaguardia
di cui all’allegato A allo stesso decreto, per il corrente anno
l’Ente Parco fissa nel numero di 20 i permessi rilasciabili ai diving
center ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1delle Norme di
Salvaguardia dello stesso decreto, che sono rilasciati con priorità
e fino al raggiungimento del 75% ai diving
residenti o consorziati con operatori residenti nell’area del
Parco. Nel caso in cui le domande dei residenti sono inferiori
all’indicata percentuale, i posti sono assegnati prioritariamente
ai diving center esterni con priorità
stabilita in ordine alla presentazione
della domanda. I
permessi vanno richiesti entro il quindici luglio di
ogni anno, hanno validità annuale e non possono essere
ceduti a terzi. Per l’assegnazione dei permessi si tiene conto del
criterio cronologico dato dalla data di protocollo. Le
unità utilizzate allo scopo non possono trasportare passeggeri che
non siano subacquei dei centri di
immersione appositamente registrati. Art.
24 – Requisiti per l’esercizio della attività
di diving center
Per
l’esercizio della attività di diving
center nel territorio del Parco, il soggetto deve dimostrare di
essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale
9/99. Al
fine di ottenere il permesso per poter operare all’interno del
Parco, tutte le imprese che svolgono l’attività di diving
center, devono allegare alla domanda: a)
certificato
di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari b)
elenco
dei mezzi nautici utilizzati c)
nei
casi previsti, l’iscrizione ex art. 68 del Codice della
Navigazione; d)
per
le società, elenco dei soci nel quale risulti la residenza e la
quota di capitale sottoscritta, rilasciato e sottoscritto dal
Rappresentante Legale ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) In
sostituzione dei documenti richiesti gli interessati potranno
presentare autocertificazioni ai sensi della Legge 15/68 e del
D.P.R. 445/2000 Ai
fini del presente articolo le persone fisiche devono comprovare ai
sensi di legge la residenza nel Comune di La
Maddalena da almeno cinque anni continuativi a far data dal presente
regolamento. I
soggetti giuridici, dovranno avere la sede sociale nel Comune di
La Maddalena, ed il capitale dovrà essere sottoscritto, per
almeno il 75% da persone residenti nel Comune di La Maddalena da
almeno cinque anni continuativi Art.
25 – Registro delle immersioni
Al
fine di consentire un monitoraggio dei siti di immersione,
prima della partenza il responsabile dell’imbarcazione deve
annotare in apposito registro vidimato dall’Ente l’elenco dei
partecipanti all’immersione, con l’indicazione dei brevetti
posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori
subacquei Art.
26 – Requisiti del personale addetto alle immersioni
L’accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle federazioni, nazionali o internazionali e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevett Ogni
accompagnatore non può guidare nell’immersione più di 8
subacquei simultaneamente Art.
27 - Corrispettivi per il rilascio del permesso di
attività di diving center
Ogni
Diving center deve corrispondere
all’Ente la somma di €. 260,00 al momento del rilascio del
permesso. Art.
28 - Immersioni non accompagnate Nel
rispetto dei vincoli di tutela derivanti dalla zonazione
del Parco, è possibile effettuare
immersioni con autorespiratori nell’area del Parco. I
residenti possono effettuare le
immersioni senza alcuna autorizzazione. Sono equiparati ai residenti
nel Comune di La Maddalena i nativi nello
stesso comune. I
non residenti
possono effettuare le immersioni richiedendo preventiva
autorizzazione all’Ente Parco. Per
ottenere la predetta autorizzazione si dovrà versare il seguente
corrispettivo: €.
5,00 Abbonamento
per 7 giorni €.
25,00 Abbonamento
stagionale (fino al 31/12) €.
90,00 Le
tariffe sopra indicate sono ridotte del 50% per i residenti nei
comuni compresi nei circondari marittimi di La
Maddalena e Golfo Aranci Diporto privato Art.29
– Permesso di navigazione ai residenti
L’esercizio
del diporto nautico, è consentito secondo le modalità
stabilite dal presente regolamento di attuazione e con i vincoli
imposti dalle disposizioni di sicurezza previste dall’ordinanza
balneare emanata dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena. Al
fine di poter effettuare un efficace
controllo sui transiti nell’ambito del Parco, i diportisti
residenti devono munirsi di apposito contrassegno rilasciato a
titolo gratuito dall’Ente. Sono
equiparati ai residenti nel Comune di La
Maddalena i nativi nello stesso Comune, nonché coloro che
posseggono un posto barca fisso per tutto l’anno presso strutture
portuali autorizzate in La Maddalena o abbiano affidato
l’imbarcazione per rimessaggio o guardiania
a cantieri locali. Tutti
coloro che non posseggono i requisiti di
cui al presente articolo possono chiedere all’Ente il permesso di
navigazione, sosta, ancoraggio e ormeggio nei limiti fissati dal
comma 1 del presente articolo e secondo le modalità di cui
all’art. 30 Art.30
- Permesso di navigazione ai non
residenti
I
diportisti non residenti nel territorio
del Parco possono chiedere all’ Ente il
permesso di navigazione, sosta, ancoraggio e ormeggio nella fascia
entro i 300 metri dalla costa versando un corrispettivo commisurato
alla lunghezza fuori tutto dell’imbarcazione ed alla durata del
permesso. Il
corrispettivo giornaliero è disposto nella misura di:
E’
data facoltà di chiedere l’abbonamento mensile a tariffa
agevolata con i seguenti importi : Cat.1
Lft.
sino a 6 mt
€.
72,00
Cat.2
Lft.
Da 6,1 a 7.99 mt
€.
127,00
Cat.3
Lft.
Da 8 a 10.99 mt €.
171,00 Cat.4
Lft.
Da 11 a 13.99 mt
€.
225,00
Cat.5
Lft.
Da 14 a 16.99 mt €.
279,00 Cat.6
Lft.
Da 17 a 19.99 mt €.
666,00 Cat.7
Lft.
Da 20 a 24.99 mt €.
1.080,00 Cat.8
Lft.
Da 25 a 29.99 mt €.
1.320,00 Cat.9
Lft.
Da 30 a 34.99 mt €.
1.560,00 Cat.10
Lft.
Da 35 a 39.99 mt €.
1.800,00 Cat.11 Lft.
Oltre i 40 mt €.
1.920,00 Le
moto d’acqua, per poter ottenere il permesso per la navigazione,
sosta, ancoraggio ed ormeggio nella fascia entro i 300 metri, nel
rispetto delle limitazioni indicate nel presente regolamento devono
versare il seguente corrispettivo:
Le
tariffe di cui al precedenti commi sono
ridotte al 50% per le seguenti categorie: -
diportisti
residenti nei comuni compresi nei circondari marittimi di La
Maddalena e Golfo Aranci; -
diportisti
non residenti nell’area Parco che dimostrino di possedere un posto
barca presso strutture portuali autorizzate di La Maddalena per un
periodo non inferiore di 15 giorni, previa attestazione rilasciata
dai responsabili delle strutture portuali. Tali
corrispettivi vigono per il periodo che và dal 1 maggio al 30
ottobre. I
pagamenti dei corrispettivi previsti dal presente articolo possono
essere effettuati con le seguenti modalità
: -
Presso
la sede o altri uffici a ciò designati del Parco in via
alternativa. -
Presso
le direzioni dei porti turistici convenzionati con il Parco. -
Direttamente
a bordo delle imbarcazioni, ad opera di
personale all’uopo autorizzato dall’Ente. Attività
di Scuola di Vela Art.
31 – Requisiti per l’esercizio di attività
di scuola di vela E’
consentita l’attività di scuola di vela esclusivamente agli
istruttori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
nazionale in materia e dettati dalle disposizioni emanante dalla
Capitaneria di Porto di La Maddalena. Il
rilascio del permesso relativo all’attività
è subordinato alla presentazione di un attestato comprovante il
possesso dei requisiti previsti dall’Autorità Marittima Art.32
–
Corrispettivo per il rilascio del permesso per l’esercizio di
scuola di vela
Per
l’esercizio dell’ attività di scuola
di vela nell’area del Parco è dovuta la somma di €. 104,00 per
ogni imbarcazione di lunghezza fuori tutto superiore a metri 6 se
dotate di motore ausiliario. Capo
6
Attività
di pesca professionale e sportiva Art.33
– Divieti per la pesca Nelle
zone Ma e Mb del Parco è vietata la pesca esercitata con reti a
strascico e attrezzi derivanti, nonché
l’esercizio della pesca subacquea professionale. Art.34
– Permessi per la pesca
E’
consentita la pesca professionale e la pesca-turismo esclusivamente
alle unità da pesca iscritte nei registri del Compartimento
marittimo di La Maddalena e nel
Circondario marittimo di Golfo Aranci, fatte salve le disposizioni
Regionali in materia di pesca. La
attività
di pesca-turismo è consentita in tutta l’area del Parco ad
eccezione delle zone di cui all’art. 9. Tali imbarcazioni devono
attenersi alle disposizioni nazionali in materia. Art.35
– Zone vietate alla pesca
E’
fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi forma di pesca
professionale e sportiva nelle seguenti aree : LI
NIBANI A
:
( Lat. =
41°07’.2 N;Long. =
009°34’.9 E ) B : ( Lat. =
41°08’.1 N;Long. =
009°34’.9 E ) C
:
( Lat. =
41°08’.1 N;Long. =
009°33’.3 E ) D : ( Lat. =
41°07’.4 N;Long. =
009°33’.3 E ) E
: ( Lat. =
41°07’.2 N;Long. =
009°33’.8 E ).12 SPARGIOTTO A
: ( Lat. =
41°15’.2 N;Long. =
009°19’.6 E ) B :
( Lat. =
41°15’.2 N;Long. =
009°19’.1 E ) C
:
( Lat. =
41°14’.7 N;Long. =
009°19’.6 E ) D : ( Lat.
=
41°14’.7 N;Long. =
009°19’.1 E ) PASSO
DELLA MONETA Area
compresa tra il ponte che collega l’isola di
La Maddalena a l’isola di Caprera e le seguenti coordinate
geografiche: A
:
( Lat. = 41°13’.7 N;Long. =
009°27’.4 E ) B : ( Lat. =
41°13’.9 N;Long. =
009°27’.0 E ) SETTORE
NORD COMPRESO TRA LE ISOLE DI RAZZOLI E BUDELLI
Nuove
aree di tutela integrale, a rotazione, verranno
proposte ed individuate in accordo con le categorie professionali
dei pescatori Art.36
– Pesca sportiva
Nelle
zone Mb del Parco la pesca sportiva può essere esercitata dai
residenti senza alcuna autorizzazione. Sono
equiparati ai residenti nel Comune di La
Maddalena i nativi nello stesso comune. I
non residenti
di età superiore ai 18 anni che vogliano praticare la pesca
sportiva devono munirsi di apposito permesso. La
pesca sportiva può essere praticata solo ed esclusivamente con i
seguenti attrezzi: -
con
bolentino anche con canna e mulinello a non più di tre ami; -
con
lampada e fiocina (solo residenti); -
con
due canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di tre
ami; - con quattro canne singole da lancio o lenza, da terra, a non più di un am -
con
lenza a traina a non più di due traine ad imbarcazione; -
con
due nasse ad imbarcazione (solo residenti); -
con
lenza per cefalopodi con non più di un attrezzo di cattura (polpara
o totanara o seppiolara),
per persona; -
con
natelli, non più di 5 per imbarcazione; -
con
lenze pedagnate, non più di 5 per
imbarcazione; -
con
palamito a non più di cento ami, non più di un palamito per
imbarcazione. Tale attrezzatura è consentita solo ai
residenti. Altri
attrezzi, consenti dalla normativa nazionale e regionale in materia,
possono essere trasportati con le imbarcazioni purchè
non utilizzati nelle acque del Parco. Per
poter praticare tale attività i non residenti
devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall’Ente e/o
da altri soggetti autorizzati, il cui costo è così fissato : Abbonamento
mensile Abbonamento
annuale Pesca
da imbarcazione €.
78,00 €.
207,00 Pesca
da terra €.
6,00 €.
52,00 Le
tariffe sopra indicate sono ridotte del 50% per i residenti nei
comuni compresi nei circondari marittimi di La
Maddalena e Golfo Aranci Nei
periodi di fermo biologico, individuati dalla Regione Sardegna, la
pesca sportiva è consentita nei limiti delle disposizioni stabilite
dall’Assessorato Difesa Ambiente della
RAS Art.37
– Pesca subacquea
La
pesca subacquea è consentita nelle zone Mb, escluse le aree di cui
all’art. 9, solo ai residenti ed ai nativi del Comune di La
Maddalena e può essere praticata dal 1° settembre al 30 giugno nei
limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regionali in materia. Al
di fuori di tale periodo è consentita la pesca subacquea a
residenti e non residenti solo lungo la fascia costiera prospiciente
l’isola di La Maddalena nel rispetto di
quanto disposto in materia dalla locale Autorità Marittima. I
non residenti che vogliano praticare la
pesca subacquea dovranno munirsi di apposita autorizzazione,
rilasciata dall’Ente o da altri soggetti autorizzati, il cui
corrispettivo è fissato in €. 52,00 mensili. La
tariffe sopra indicata
è ridotta del 50% per i residenti nei comuni compresi nei
circondari marittimi di La Maddalena e Golfo Aranci. Nei
periodi di fermo biologico, individuati dalla Regione Sardegna, la
pesca sportiva è consentita nei limiti delle disposizioni stabilite
dall’Assessorato Difesa Ambiente della
RAS Art.38
– Quantitativo del prodotto pescato
La
quantità del prodotto pescato non può superare i 3 chili al
giorno per persona, a meno che tale quantitativo non sia superato
dalla cattura di un singolo esemplare. Sono
comunque vietati la cattura o il prelievo
delle seguenti specie : Cernia
( Ephinephelus sp. ), Corvina ( Sciaena
umbra ), Patella Ferruginea, Pinna Nobilis Art.39
– Gare di pesca sportiva
Non
è consentito effettuare gare di pesca
sportiva nelle acque del Parco se non organizzate dalle federazioni
riconosciute e preventivamente autorizzate dall’Ente Parco. Sanzioni Art.40
- Sanzioni
Le
violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite
con le sanzioni penali ed amministrative previste dall’art.30
della L. 394/91, fatte salve eventuali
disposizioni specifiche per materia. Le
modalità di applicazione delle sanzioni
amministrative e le eventuali pene accessorie sono regolate dalle
norme dettate dalla Legge del 24.11.1981 n.689
e dal D.L. 30.12.1999 n. 507. Ai
contravventori appartenenti alle categorie professionali di cui ai
capi 1, 2 e 3 verrà inoltre applicata la
immediata revoca del permesso ad operare nelle acque del Parco,
nell’anno in corso. Agli
utenti dei capi 4, 5 e 6 che incorrano in
una duplice violazione, ufficialmente sanzionate da parte delle
Autorità preposte, si procederà alla revoca immediata del permesso
per l’anno in corso, che potrà essere ritirato dall’ Organo
accertatore che provvederà ad inviarlo all’Ente unitamente alla
notizia di accertamento. Tutto
quanto posto in essere sino
all’emanazione della presente regolamentazione rimane convalidato. La
Maddalena, 16 luglio 2002
IL PRESIDENTE Avv. Gianfranco Cualbu
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